Danno all’immagine da reati contro la P.A. e confisca penale non scomputabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 110 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna penale irrevocabile per reati commessi a danno della pubblica amministrazione costituisce il presupposto processuale dell’azione di responsabilità per danno all’immagine davanti al giudice contabile. L’entità di tale danno si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma o del valore patrimoniale dell’utilità illecitamente percepita, secondo il criterio dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994. La confisca del profitto del reato disposta in sede penale ha natura di pena accessoria, non risarcitoria, e non è scomputabile dal danno erariale. La sospensione del termine prescrizionale correlata alla condanna definitiva non confligge con il principio di ragionevole durata del processo.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto davanti alla Sezione giurisdizionale due soggetti, già dirigente del servizio lavori pubblici e SUAP di un Comune e consigliere comunale, per il danno all’immagine subito dall’ente a seguito di fatti di concussione, consumati e tentati, accertati in sede penale.

Gli episodi, definiti con sentenza di primo grado, riformata in appello e con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, avevano comportato il pagamento di tangenti da parte di imprenditori quale condizione per la stipula di contratti e l’affidamento di lavori pubblici. La Procura ha chiesto la condanna in solido al risarcimento pari al doppio delle utilità percepite e promesse. Entrambi i convenuti si sono costituiti, contestando la prova del danno e la quantificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa di uno dei convenuti, secondo cui la norma che impone la trasmissione della sentenza penale irrevocabile e la correlata sospensione del termine prescrizionale contrasterebbe con il giusto processo. Il rilievo è respinto: la disposizione applicabile non prevede la prospettata sospensione, che discende invece da altra fonte normativa ancora in vigore.

I giudici contabili richiamano la giurisprudenza costituzionale. La Corte cost. n. 355/2010 ha ritenuto non irragionevole la scelta legislativa di limitare il rimedio ai reati espressamente previsti; la ord. n. 219/2011 ha escluso il contrasto con la ragionevole durata, essendo razionale che la sentenza di condanna acquisisca definitività prima dell’avvio del procedimento contabile; la sent. n. 123/2023 ha confermato la necessità della sola condanna irrevocabile, con esclusione delle pronunce estintive del reato.

La previsione costituisce un presupposto processuale posto anche a tutela del dipendente pubblico, evitandogli un processo inutile in caso di assoluzione. Il ritardo lamentato non deriva da normativa incostituzionale, ma dalle lungaggini del processo penale, eventualmente azionabili in altra sede.

Nel merito, il giudicato penale ha efficacia nel giudizio contabile. La commissione dei reati ha arrecato un danno all’immagine rilevante, in quanto i convenuti hanno piegato la funzione pubblica a fini egoistici. Per la quantificazione la Corte applica il criterio presuntivo del doppio delle utilità illecitamente percepite, ritenuto di natura sostanziale e applicabile ai fatti commessi tra il 2013 e il 2014.

La Corte respinge la tesi difensiva secondo cui la confisca penale andrebbe scomputata dal danno. La confisca del profitto è pena accessoria, priva di funzione risarcitoria: non reca beneficio rispetto al vulnus subito dall’ente e non fa venire meno l’obbligazione risarcitoria. L’orientamento richiamato dalla difesa riguarda l’azione dell’Erario per indebite erogazioni, fattispecie diversa da quella in esame. Il potere riduttivo non è esercitabile, data la contrarietà alle basilari regole di onestà e legalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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