Informativa antimafia, rischio strutturale esclude il controllo giudiziario (TAR Lombardia n. 818 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia è provvedimento preventivo che mira a evitare il rischio di contaminazione mafiosa dell’impresa, valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il canone del più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, esaminati in chiave unitaria. Il presupposto non richiede l’adesione intenzionale dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo configurarsi la contiguità soggiacente. Il decorso del termine annuale di efficacia dell’interdittiva non ne determina la perdita automatica: legittima l’istanza di riesame, che la Prefettura può definire con atto confermativo in assenza di fatti realmente nuovi. La prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 presuppone connessioni di natura non strutturale: ove il rischio si fondi su relazioni familiari e rapporti economici radicati e non episodici, la misura non è applicabile.

Il Fatto

Una società unipersonale operante nella logistica e nel trasporto conto terzi, costituita nel marzo 2016 dal socio unico e amministratore, era già stata destinataria di un’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura nel maggio 2020. L’impugnazione di quel provvedimento era stata respinta dal TAR e, in appello, dal Consiglio di Stato con pronuncia passata in giudicato.

Nel marzo 2023 la società ha chiesto alla Prefettura la revoca dell’interdittiva e l’attivazione della prevenzione collaborativa. Dopo il preavviso di cui all’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, la Prefettura ha rigettato l’istanza, confermando la permanenza del rischio infiltrativo e l’insussistenza dei presupposti dell’art. 94-bis. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto l’espunzione dal fascicolo del decreto del Tribunale penale con cui la ricorrente era stata ammessa al controllo giudiziario, depositato il 23.5.2025, oltre il termine fissato dall’art. 73 c.p.a., scaduto il 15.5.2025, senza che ricorresse l’autorizzazione eccezionale dell’art. 54, comma 1, c.p.a..

Nel merito, il TAR ricostruisce la natura dell’informativa antimafia richiamando l’art. 84 e l’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, e la giurisprudenza amministrativa sul carattere preventivo del provvedimento e sulla valutazione unitaria degli indizi. Il presupposto del potere prefettizio non esige l’intenzionale adesione dell’imprenditore all’infiltrazione, essendo sufficiente una contiguità soggiacente.

Il Collegio respinge il primo motivo. L’istanza di riesame riproponeva argomenti già esaminati nel giudizio sull’interdittiva del 2020, la cui legittimità è coperta da giudicato. La Prefettura, tramite le Forze dell’Ordine, ha invece accertato la perduranza del rischio, valorizzando elementi ulteriori: rapporti economici tra la società e imprese riconducibili all’ex coniuge del socio; l’impiego di personale già alle dipendenze di quelle imprese; la localizzazione delle unità operative nel medesimo territorio; dipendenti gravati da vicende di polizia rilevanti in materia antimafia. La valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto all’esito penale di assoluzione, rilevando le frequentazioni con soggetti controindicati.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ritiene infondata la censura sul diniego della prevenzione collaborativa. Il rischio di condizionamento è strutturale, fondato sulle relazioni interne al nucleo familiare e su frequentazioni e rapporti di lavoro radicati; difetta, pertanto, il requisito delle connessioni di natura occasionale richiesto dall’art. 94-bis. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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