Silenzio inadempimento e debiti fuori bilancio fuori dalla giurisdizione amministrativa (TAR Molise n. 139 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica. Non è pertanto ammissibile quando l’inerzia sia serbata a fronte di un’istanza volta al riconoscimento di un diritto soggettivo, dovendosi in tal caso adire il giudice ordinario. L’inerzia relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L. attiene a rapporti paritetici e di diritto comune, non all’esercizio di poteri autoritativi. Il venir meno dell’interesse alla decisione per estinzione del procedimento esecutivo nel cui ambito è stata resa la dichiarazione contestata determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente era debitore di una società creditrice per un importo accertato con decreto ingiuntivo. La creditrice ha avviato un’esecuzione mediante pignoramento presso terzi; la Regione, in qualità di terzo pignorato, ha reso la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., indicando i crediti vantati dal Consorzio nei suoi confronti.
Il Consorzio ha contestato tale dichiarazione con un atto di diffida e messa in mora, chiedendo alla Regione di indicare gli atti deliberativi di iscrizione a bilancio degli importi ovvero di precisare in senso negativo la dichiarazione stessa. Ritenendo che l’amministrazione fosse rimasta inerte, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto, in applicazione del canone della ragione più liquida, l’eccezione regionale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio risulta instaurato essenzialmente per contestare e ottenere la riforma della dichiarazione resa dalla Regione quale terzo pignorato. L’estinzione del procedimento esecutivo, disposta con ordinanza del giudice dell’esecuzione a seguito di rinuncia del creditore procedente, fa venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione sul merito.
Il Tribunale ritiene quindi integrati i presupposti per la declaratoria in rito della sopravvenuta carenza di interesse. Passa poi alla verifica della soccombenza virtuale, ai fini delle statuizioni sulle spese.
Nel qualificare la controversia, il Collegio esclude che il ricorso integri una domanda di accesso ai documenti amministrativi. Il ricorrente ha espressamente qualificato l’azione come ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso l’inerzia dell’amministrazione. Non coglie quindi nel segno la prospettazione regionale di un’esorbitanza dai limiti dell’azione ostensiva.
Richiamato l’orientamento secondo cui il ricorso contro il silenzio-inadempimento è esperibile solo a tutela di interessi legittimi e non a fronte di istanze per il riconoscimento di diritti soggettivi (Cons. Stato, Sez. V, n. 9074/2023), il Collegio osserva che l’inerzia contestata ineriva a rapporti squisitamente paritetici e di diritto comune. Tale natura è riconosciuta anche al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L. (Cons. Stato, Sez. V, n. 3184/2024 e n. 11152/2023).
Da qui la plausibile sussistenza di un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso. In virtù del canone della soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico del Consorzio ricorrente, liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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