Pensione privilegiata militare: nesso causale non presunto per uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 24 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del dipendente pubblico, chi invoca la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale e manchi un rischio specifico, il nesso causale non può essere desunto da presunzioni astratte o ipotetiche, ma esige una dimostrazione almeno in termini di probabilità, ancorata alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione. Ne deriva che la mera presenza in teatri operativi esteri configura un rischio generico aggravato dal territorio e non integra quell’esposizione qualificata a radiazioni ionizzanti idonea a fondare il riconoscimento del trattamento di privilegio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza con il grado di Primo Luogotenente, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia ematologica diagnosticata nel 2017 e, di conseguenza, il diritto alla pensione privilegiata. L’istanza di riconoscimento era stata respinta dal Ministero della Difesa nel 2021, sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che aveva escluso il collegamento con i fatti di servizio.
Il ricorrente ha dedotto di aver preso parte a plurime missioni all’estero, in teatri operativi sottoposti a bombardamenti, e di aver inalato per lunghi periodi polveri contenenti uranio impoverito e altre sostanze tossiche, in assenza di mezzi di protezione individuale. Ha prodotto una relazione medico-legale di parte che ascriveva la patologia alla prima categoria della tabella A e ha chiesto l’espletamento di una CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, disponendo l’estromissione del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Il parere tecnico reso da tale organo è atto endoprocedimentale, privo di lesività immediata e non autonomamente impugnabile: il difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di patologie a eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento non può essere oggetto di presunzioni astratte, ma richiede una dimostrazione ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto. Tali principi valgono anche davanti alla giurisdizione contabile, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.
Il Giudice ha quindi affidato l’accertamento tecnico alla Sezione Speciale del Collegio Medico-Legale presso la Corte dei conti. La CTU ha concluso che la patologia non è dipendente da causa di servizio, escludendo la riconducibilità dell’infermità all’esposizione a radiazioni ionizzanti. Dopo aver illustrato le caratteristiche dell’uranio impoverito, i tipi di radiazione e la distinzione tra scenario critico e scenario realistico, il consulente ha evidenziato che il ricorrente aveva svolto compiti prevalentemente in ambito infrastrutturale.
Ne è derivata la qualificazione del rischio come generico aggravato dal territorio di missione, ma mai specifico e correlabile all’etiopatogenesi della malattia. Non risultando comprovata l’esposizione qualificata a radiazioni ionizzanti, la Corte ha ritenuto la relazione chiara, analitica ed esaustiva, esente da vizi logici e formata nel rispetto del contraddittorio, senza motivi per discostarsene.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La particolare complessità tecnica della controversia e i profili di incertezza hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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