Revoca del decreto di discarico e overruling sul metodo del patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 19 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di discarico adottato dal Presidente della sezione giurisdizionale in assenza dei presupposti di legge e’ provvedimento irrituale e revocabile, non essendo riconducibile al modello procedimentale tipico delineato dall’art. 146 c.g.c. Ne consegue che la sua revoca, seguita dall’iscrizione a ruolo del conto, non viola il giudicato, poiche’ il provvedimento difforme non e’ idoneo a consolidarsi. Nel merito, il giudizio di conto non puo’ sanzionare l’agente contabile che abbia compilato il rendiconto secondo il metodo del valore nominale, in adesione alla prassi pacifica antecedente al formante giurisprudenziale inaugurato nel 2022. L’applicazione retroattiva del principio del patrimonio netto integra un’ipotesi di overruling in contrasto con il principio di prevedibilita’ della regola di diritto, con la conseguenza che l’irregolarita’ del conto e’ scusabile e il conto va discaricato.

Il Fatto

Chi ha ricoperto la carica di Sindaco di un Comune ha assunto, per la durata dell’incarico, la qualifica di consegnatario di titoli azionari. In tale veste ha reso il conto giudiziale relativo al periodo 01.01.2020-31.12.2020, depositato il 01.06.2021. Il magistrato relatore ha proposto il discarico, ma il Pubblico Ministero ha espresso avviso contrario, rilevando che il conto indicava solo le partecipazioni azionarie e le valutava al valore nominale, anziche’ al patrimonio netto.

Il Presidente della sezione, non condividendo le prospettazioni della Procura, ha adottato decreto di discarico. La Procura ha chiesto la revoca e la fissazione dell’udienza. Il Presidente ha revocato i decreti e disposto l’iscrizione a ruolo dei conti. L’agente contabile ha eccepito l’irritualita’ del secondo decreto presidenziale, equiparandolo a una sentenza passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la natura giuridica del decreto di discarico e la sua eventuale attitudine al giudicato. Il Collegio ricostruisce l’iter dell’art. 146 commi 2 e 3 c.g.c.: ove il Presidente non dissenta dalla proposta di discarico, trasmette la relazione al Pubblico Ministero, che esprime l’avviso entro il termine perentorio di trenta giorni; solo in assenza di avviso contrario l’approvazione e’ data con decreto. Nel caso concreto l’avviso contrario era stato tempestivamente reso, sia pure con successiva precisazione via PEC. Si sarebbe quindi dovuta disporre l’iscrizione a ruolo, mentre il Presidente ha reiterato la proposta e disposto il discarico.

Il provvedimento di discarico e’ pertanto viziato per difetto dei presupposti di legge. Il Collegio esclude il ricorso per cassazione, poiche’ il sistema chiuso delineato dal legislatore lo ammette solo per motivi inerenti alla giurisdizione. L’unico rimedio e’ la riconduzione della procedura entro i binari legislativi, realizzata con il decreto di iscrizione a ruolo.

La Sezione confuta la tesi della parte resistente secondo cui il decreto avrebbe natura di sentenza e sarebbe solo impugnabile o revocabile per revocazione. Il decreto non corrisponde al modello legale tipico; se vi corrispondesse, il rimedio sarebbe la revocazione, come indicato da Corte dei conti Sez. Basilicata n. 49 del 2023. La legge qualifica il discarico come decreto, e la sua revocabilita’ trova fondamento nell’art. 742 c.p.c. e, implicitamente, nell’art. 177 c.p.c. L’eccezione preliminare e’ rigettata.

Nel merito, quanto alla pretesa incompletezza del conto, la Sezione ritiene inconferente il rilievo: spetta all’organizzazione interna dell’ente stabilire le modalita’ di presentazione, e rileva solo l’avvenuta presentazione di un conto. E’ invece fondato il rilievo sulla modalita’ di valutazione: il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011 impone il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426 n. 4 cod. civ., come evidenziato anche da Sezione giurisdizionale Piemonte, ordinanza n. 22 del 2022.

Tuttavia l’agente contabile ha utilizzato il metodo del valore nominale in adesione a una prassi consolidata, modificata solo con la Circolare della Sezione n. 1 del 2023. La Sezione richiama l’orientamento della Cass. Sez. L n. 552 del 14.01.2021 e delle Sez. Un. n. 15144 del 11.07.2011 sull’overruling, estendendone l’operativita’ alle fattispecie sostanziali ove l’applicazione retroattiva rechi pregiudizio alla parte, in coerenza con il principio di prevedibilita’ della regola di diritto. L’errore e’ quindi scusabile e il conto va discaricato senza addebiti. Le spese sono compensate per l’assoluta novita’ della questione e l’erroneita’ scusabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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