Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nella restituzione delle trattenute pensionistiche (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 96 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando la pretesa del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta in corso di causa, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e la necessità di una pronuncia sull’oggetto originario del giudizio. Il giudice conserva il potere di valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni di fatto intervenute. Il ritardato adeguamento dell’ente, avvenuto solo nel corso del giudizio, giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con condanna alle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva la restituzione di € 8.582,30, corrispondenti alla trattenuta mensile di € 225,85 operata dall’Inps sulla pensione da novembre 2020 a dicembre 2023. La trattenuta era stata applicata a seguito di un pignoramento presso terzi, conclusosi nella procedura esecutiva instaurata presso il Tribunale di Nola nei confronti della ricorrente debitrice.
Dopo un ricorso al Comitato di vigilanza rimasto senza risposta, la ricorrente adiva la Corte dei conti. Con memoria di costituzione l’Inps comunicava di aver restituito quanto trattenuto e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere. All’udienza del 14.2.2025 la ricorrente aderiva alla richiesta, domandando però la condanna dell’Istituto alle spese di lite, mentre l’Inps insisteva per la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che l’Inps ha provveduto alla restituzione di € 8.701,00 in favore della ricorrente, come attestato dal cedolino di dicembre 2024. Tale adempimento ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti e ha fatto venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del processo.
La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice il compito di valutare quali effetti ricollegare alle varie allegazioni. Sono citate Cass. civ. Sez. Unite n. 1048 del 2000, Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006, Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015, Cass. civ. Sez. V ord. n. 16764 del 2020 e Corte dei conti, Sez. Campania, n. 1283 del 2021.
Nel caso concreto l’Amministrazione convenuta ha soddisfatto le pretese della ricorrente, esaurendosi tra le parti ogni posizione di contrasto. Il Giudice aderisce quindi alla richiesta delle parti e dichiara la cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, il ritardato adeguamento dell’Istituto, intervenuto solo in corso di causa, integra il presupposto per l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’Inps è pertanto condannato al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, in considerazione dell’attività effettivamente svolta — studio della controversia e fase introduttiva del giudizio — e della tipologia della controversia.
Nota della Redazione
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