Traffico di influenze illecite e millantato credito corruttivo: esclusa la continuità normativa (Cass. pen. Sez. VI n. 8245 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e il reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’art. 346, secondo comma, cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit. Le condotte già integranti il millantato credito corruttivo potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi della truffa, purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della diversa fattispecie. Il giudice di legittimità, in presenza di una condanna per il reato ormai abrogato, deve annullare senza rinvio la decisione limitatamente ai capi corrispondenti, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 21.11.2022, rideterminava la pena inflitta in primo grado al ricorrente, ritenuto responsabile di reati originariamente contestati come millantato credito ex art. 346, secondo comma, cod. pen., tentata truffa, truffa e sostituzione di persona, commessi nell’aprile 2017. Nel giudizio di appello la contestazione di millantato credito era stata riqualificata come traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 3/2019, entrata in vigore dopo i fatti.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro l’insussistenza della continuità normativa tra le due fattispecie, l’erronea configurazione delle tentate truffe nonostante l’allerta delle presunte vittime, l’asserito assorbimento della truffa nel millantato credito, la mancanza di prova certa e il vizio di motivazione, oltre alla violazione dei criteri di determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al primo motivo, rigettando gli altri. Il passaggio centrale muove dal principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite n. 19357 del 29.02.2024, secondo cui tra il traffico di influenze illecite e il millantato credito “corruttivo” non sussiste continuità normativa: quest’ultimo è stato abrogato, mentre le condotte riconducibili alla fattispecie eliminata possono integrare gli estremi della truffa.

Ne deriva che la sentenza impugnata è affetta da violazione di legge nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. in forza di una ritenuta continuità con il millantato credito contestato. La Corte annulla quindi senza rinvio la decisione limitatamente ai capi corrispondenti, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Quanto ai motivi sulla tentata truffa e sulla truffa, il Collegio li ritiene infondati. La consegna controllata del denaro, con l’intervento successivo degli organi di controllo, non esclude la natura truffaldina della condotta: l’idoneità degli artifici e raggiri va valutata ex ante e la soglia del penalmente irrilevante è superata solo nell’ipotesi di reato impossibile, nella specie correttamente esclusa. La Corte richiama Sez. II n. 40624 del 04.10.2012 e Sez. II n. 27114 del 07.07.2020.

Il tema dell’assorbimento della truffa nel millantato credito è superato dallo stesso principio delle Sezioni Unite: le condotte già integranti l’abrogato art. 346, secondo comma, cod. pen. possono configurare la truffa, purché ne siano contestati e accertati tutti gli elementi costitutivi.

I motivi sulla prova e sul vizio di motivazione sono inammissibili, perché declinati in fatto e volti a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte ricorda che il sindacato di legittimità verifica la stabilità argomentativa della motivazione e l’esame di tutti gli elementi disponibili; le due decisioni di merito possono integrarsi quando i motivi di appello ripropongono circostanze già esaminate. Il motivo sul trattamento sanzionatorio resta assorbito, dovendo la pena essere rideterminata per i reati residui. Il rigetto parziale comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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