Prescrizione contributi professionisti: rileva lo slittamento del termine da DPCM (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 330 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione dovuta dai professionisti iscritti alla gestione separata, il termine di prescrizione del credito previdenziale decorre tenendo conto dello slittamento del termine di versamento fissato dal DPCM che, in forza dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, può modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti. Ne consegue che l’atto interruttivo intervenuto prima della scadenza così prorogata è idoneo a interrompere la prescrizione. La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra occultamento doloso del debito contributivo, non essendo configurabile alcun automatismo tra l’omissione dichiarativa e la condotta fraudolenta. Va applicato lo ius superveniens costituito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale che esonera taluni professionisti dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione relativa al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma censurata.

Il Fatto

La vicenda riguarda due professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, nei cui confronti l’Istituto aveva richiesto il pagamento della contribuzione per diverse annualità. Il tribunale aveva dichiarato prescritti i contributi relativi ad alcune annualità per entrambi e, per uno solo, aveva invece ritenuto dovuta la contribuzione per altri anni. La Corte d’appello aveva confermato in parte la decisione di primo grado e, in riforma, aveva applicato le sanzioni per l’omissione contributiva.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Il primo ha investito il dies a quo della prescrizione, per entrambi i professionisti, in relazione allo slittamento del termine di versamento disposto dal DPCM per il 2008. Il secondo ha dedotto l’applicazione delle norme sull’evasione per la mancata compilazione del quadro RR, concernendo un solo professionista.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, ritenendolo fondato per entrambi i professionisti. Il giudice di merito non aveva considerato lo slittamento del termine di versamento della contribuzione. La norma di riferimento è l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, che demanda al DPCM la possibilità di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti nonché delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Per il 2008 il DPCM aveva posticipato al 6 luglio 2009 il termine per il versamento. Poiché l’atto interruttivo era pervenuto prima di tale scadenza, la prescrizione doveva ritenersi interrotta. Il motivo è dunque accolto.

Il secondo motivo, riferito a un solo professionista, è invece dichiarato inammissibile. La Corte esclude che l’omessa compilazione del quadro RR integri occultamento doloso del debito contributivo. Richiama sul punto la propria giurisprudenza (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 37529 del 30.11.2021, Rv. 663091 – 01), secondo cui non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte considera inoltre lo ius superveniens derivante dalla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla Inarcassa, perché contemporaneamente iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria ai sensi dell’art. 21 della legge n. 6 del 1981, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma.

La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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