Ricorso per cassazione “assemblato” e inammissibile per violazione dell’autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 2958 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione e la riproduzione integrale degli atti del giudizio di merito è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché l’enunciazione dei motivi deve esprimersi in un discorso linguistico organizzato per concatenazione sintattica, non potendosi demandare all’interprete la ricerca degli elementi rilevanti all’interno dei documenti inseriti. Le censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, si risolvono in una critica alla valutazione del materiale probatorio sono estranee al sindacato di legittimità, spettando al giudice di merito l’apprezzamento delle prove, se congruamente motivato. È inammissibile, infine, la censura sul governo delle spese che contesti la concreta ripartizione della compensazione, ove disposta legittimamente.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile ubicato nel Comune dell’Aquila, aveva agito in giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ai lavori di demolizione eseguiti sul fabbricato dalla società appaltatrice per incarico dell’ente locale. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza dell’8 novembre 2016, aveva accolto solo parzialmente la domanda, condannando il Comune al pagamento di una somma per la mancata rimozione delle macerie e dichiarando la nullità della chiamata in causa della compagnia assicurativa.
La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza dell’11 gennaio 2021, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, aveva rideterminato le somme e regolato i rapporti assicurativi, distribuendo le spese di lite. Avverso tale statuizione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, resistito con separati controricorsi dalla società, dal Comune e dalla compagnia assicurativa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la struttura dell’atto introduttivo e rileva che esso è costruito mediante la trascrizione integrale degli atti del giudizio di merito. Il ricorrente riproduce la sentenza di appello, l’atto di appello, la citazione, i provvedimenti amministrativi e i documenti, senza alcun collegamento né rielaborazione sintetica. Tale modalità viola il principio di sinteticità e il canone di autosufficienza, impedendo alla Corte di cogliere le problematiche della vicenda senza procedere alla lettura diretta degli atti riprodotti.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso redatto per giustapposizione di documenti integralmente riprodotti è inammissibile, postulando l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. che l’enunciazione dei motivi si esprima in un discorso linguistico organizzato: non può essere demandato all’interprete di ricercare gli elementi rilevanti nei documenti, ricostruendo connessioni logiche non esplicitate dalla parte.
Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, i singoli motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo e il secondo, esaminati congiuntamente perché connessi alla valutazione del materiale probatorio, non deducono l’erronea ricognizione della fattispecie, ma si traducono in una critica all’apprezzamento delle prove, attività di esclusiva pertinenza del giudice di merito. Non ricorre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., configurabile solo quando il giudice applichi il libero apprezzamento a una prova legale o il parametro legale a una prova liberamente apprezzabile.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude l’ipotesi di omesso esame di un fatto storico ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., vertendosi sulla mancata valutazione di un elemento istruttorio, estranea alla fattispecie.
Il terzo, quarto e quinto motivo, trattati congiuntamente perché riferiti all’onere della prova e alla quantificazione dei danni, sono parimenti inammissibili: sotto l’apparente violazione di legge si prospetta una censura al potere del giudice di merito di valutare le prove, ambito sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato. La motivazione impugnata è ritenuta coerente e lineare.
Il sesto motivo, attinente alle spese, è inammissibile perché non è sindacabile la concreta ripartizione della compensazione parziale legittimamente disposta, trovando la riferibilità della liquidazione alla somma in concreto attribuita riscontro nella giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con gli effetti dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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