Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario (TAR Campania n. 1507 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente, il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’amministrazione intimata ha l’onere della prova dell’avvenuto adempimento. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente, previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2020/21. La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 22.1.2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato il 31.5.2024.

Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha proposto ricorso chiedendo di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, di condannarla al pagamento delle somme, assegnando un termine per adempiere, e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Quanto alla prima, il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.. Quanto alla seconda, risulta ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto.

Nel merito, dalla documentazione in atti è emerso che le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto esecuzione e che l’amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha richiamato sul punto il proprio precedente TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023, in tema di onere della prova dell’adempimento, e, per tutte, Cass., Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001.

Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per l’importo e gli anni scolastici indicati, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a idoneo funzionario, il quale dovrà insediarsi su richiesta della parte e provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della stessa. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle somme. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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