Contributo tariffario TEE: nessun full cost recovery nel settore gas (Cons. Stato n. 5808 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del full cost recovery non costituisce regola generale dei servizi di interesse economico sottoposti a regolazione tariffaria. L’art. 154 d.lgs. n. 152/2006 lo prevede per il servizio idrico in attuazione di una direttiva comunitaria, ma non lo estende ai settori del gas e dell’energia elettrica, né l’art. 13 reg. (CE) n. 715/2009 impone che tutti i costi effettivi dei gestori siano trasferiti in tariffa. La determinazione del contributo tariffario deve avvicinarsi al reale aggravio che la disciplina dell’efficienza energetica impone agli operatori. L’individuazione del valore dei TEE virtuali e del relativo floor ministeriale non è stata oggetto del giudicato, sicché il regolatore non deve disapplicarla. Le scelte sul meccanismo dei certificati bianchi costituiscono misure politiche, estranee alla competenza tecnica dell’autorità di regolazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’annullamento, da parte del TAR Lombardia n. 2538/2019, del decreto interministeriale 10 maggio 2018 e delle delibere ARERA del 2018 e del 2019, che avevano fissato a 250 euro il cap del contributo tariffario riconosciuto ai distributori obbligati all’acquisto dei titoli di efficienza energetica.

In esecuzione di quel giudicato l’ARERA adottava la delibera n. 270/2020/R/efr, rideterminando le regole del contributo. La società di distribuzione la impugnava davanti al TAR Lombardia, che accoglieva solo il motivo relativo al floor di 10 euro sui TEE virtuali, ritenendolo inscindibilmente legato al cap ministeriale già annullato. Proponevano appello sia l’ARERA sia la società.

La Motivazione della Corte

Sul primo appello il Consiglio di Stato rileva un errore di prospettiva del giudice di primo grado. Il giudicato formatosi sulla sentenza del 2019 imponeva all’Autorità unicamente di esercitare in autonomia le proprie prerogative regolatorie, senza vincoli conformativi sul riesercizio del potere, come già chiarito da Cons. Stato, sez. VI, n. 7837 del 2021 in sede di ottemperanza.

Il medesimo importo di 250 euro assolveva nel decreto due funzioni distinte: tetto al contributo tariffario, invadendo la competenza dell’ARERA, e riferimento per la determinazione del valore dei TEE virtuali. Solo il primo profilo è stato annullato. Ne deriva che l’Autorità non doveva disapplicare la prescrizione ministeriale sul floor, rientrando l’individuazione del costo dei TEE virtuali nelle competenze ministeriali.

Sull’appello della società, la Corte esclude che il full cost recovery operi fuori dal servizio idrico. Richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 10441/2024, secondo cui quel principio non è stato esteso alle altre utility, e la sentenza Corte giust. UE, causa C-771/18, che ha escluso l’obbligo di considerare tutti i costi effettivi nella fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti. Il meccanismo contestato, inoltre, non è dimostrato idoneo a pregiudicare la redditività degli operatori.

Quanto all’inclusione degli scambi bilaterali di TEE nel calcolo, la Corte la ritiene coerente con la circostanza che i titoli sono negoziati anche fuori dal mercato organizzato, fermo restando il potere dell’Autorità di definire i criteri di significatività degli scambi. L’art. 11, comma 2, del DM 2017 non costituisce disposizione dettagliata che sottrae alla discrezione del regolatore elementi tariffari.

Le scelte sul meccanismo dei certificati bianchi, sui TEE virtuali e sulla soglia di sbarramento per l’acquisto allo scoperto sono qualificate come misure politiche, estranee alla competenza di esecuzione delle autorità di regolazione. Il sesto motivo è infine respinto: l’atto generale va impugnato insieme ai provvedimenti attuativi che rendono attuale la lesione. Gli appelli vengono riuniti, quello dell’ARERA accolto e quello della società respinto, con integrale reiezione del ricorso di primo grado e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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