Inammissibile il ricorso per contribuzione figurativa senza domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 34 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 23.12.2000 in favore degli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento è corrisposto “a richiesta” dell’interessato e presuppone un’apposita domanda amministrativa all’INPS, con contestuale richiesta di visita medica per l’accertamento del presupposto sanitario. In assenza di tale domanda il ricorso alla Corte dei conti è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Contabile, che sanziona le domande sulle quali l’amministrazione non si sia ancora pronunciata. Il giudice contabile non può supplire all’inerzia del richiedente mediante l’accertamento diretto del grado di invalidità, poiché l’interesse ad agire presuppone la previa attivazione del procedimento amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di sostegno in servizio presso un istituto comprensivo, ha adito il Tribunale del lavoro competente chiedendo il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 74 per cento, al solo fine di accedere alla contribuzione figurativa prevista dalla legge n. 388/2000. Il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione, trattandosi di questione relativa al futuro pensionamento di un dipendente pubblico, e la causa è stata riassunta davanti alla Corte dei conti.
Il ricorrente assumeva di aver presentato domanda all’INPS nel maggio 2019 e contestava il diniego della commissione medica, che aveva riconosciuto un’invalidità del 67 per cento. Chiedeva quindi una CTU per accertare lo stato di grave invalidità. L’INPS, costituendosi, eccepiva l’inammissibilità della domanda per difetto di preventiva istanza amministrativa, essendo il ricorrente ancora in servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il thema decidendum riguarda il diritto ai benefici contributivi di cui all’art. 80, n. 3, della legge n. 388 del 23.12.2000. La relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile per la ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 153, comma 1, lett. b), C.G.C., che colpisce i ricorsi con i quali si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa.
Il dato decisivo è processuale e documentale: il ricorrente, contrariamente a quanto dichiarato nel ricorso introduttivo, non ha fornito la prova di aver formulato apposita domanda amministrativa all’ente previdenziale. Il difensore, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, ha anzi comunicato che la domanda inviata all’INPS risulta “non presente“.
La Corte chiarisce che le modalità procedurali per ottenere il beneficio si evincono dal tenore letterale della disposizione: la contribuzione figurativa è corrisposta “a richiesta” dell’interessato e fino al limite massimo di cinque anni. Ne deriva che l’interessato deve presentare apposita istanza all’INPS e chiedere contestualmente di essere sottoposto a visita medica per accertare il presupposto grado di invalidità.
Sul punto il giudice contabile richiama la giurisprudenza d’appello della stessa Corte, che in un caso similare ha confermato la pronuncia di primo grado perché l’ente previdenziale non si era pronunciato in via pregiudiziale sul diritto al beneficio. L’orientamento contabile esclude la possibilità di effettuare un accertamento ai fini dell’art. 80 cit. in assenza di previa domanda amministrativa, come affermato da Sez. I App. n. 253/2023, Sez. II App. n. 268/2019 e Sez. III App. n. 123/2020, richiamate dalla 2^ Sez. Centr. App., sent. n. 227/2024.
Il ricorso è pertanto inammissibile. La natura preliminare della pronuncia giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C..
Nota della Redazione
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