Barriere architettoniche e vincolo paesaggistico: onere di motivazione rafforzato (TAR Campania n. 1329 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche su beni sottoposti a vincolo paesaggistico non incontrano un ostacolo assoluto. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 13/1989, l’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato, con motivazione che specifichi la natura e la serietà del pregiudizio, la sua rilevanza rispetto al complesso e le alternative prospettate. A carico dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo grava un onere di motivazione particolarmente intenso, sicché l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere solo in casi eccezionali. Non è sufficiente una mera incompatibilità delle opere con il contesto paesaggistico, né il generico richiamo alla riconoscibilità dell’area come parte del tessuto storico.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura turistico-ricettiva in Minori, presenta istanza di autorizzazione paesaggistica per realizzare un ascensore di collegamento tra l’area piscina e la sovrastante area giardino, oltre a opere minori di sistemazione esterna. Il Responsabile delle funzioni paesaggistiche del Comune nega l’autorizzazione sulla base del parere contrario reso dalla Soprintendenza.
La società impugna dinanzi al TAR il parere negativo, il diniego comunale e gli atti presupposti, deducendo la genericità della motivazione e la mancata considerazione della finalità di superamento delle barriere architettoniche. Il Tribunale, in sede cautelare, accoglie la domanda con ordinanza n. 408/2024, dopo aver disposto chiarimenti sulle dimensioni fuori terra delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due nuclei. Il primo riguarda il rilievo dell’Amministrazione circa la necessità di chiarire la liceità paesaggistica dello stato dei luoghi in ragione dei numerosi titoli edilizi che hanno interessato la struttura. La ricorrente aveva prodotto una relazione asseverata dei titoli edilizi e paesaggistici, indicandoli per estremi. Pur disponendo di tali titoli e avendo contezza dello stato dei luoghi, l’Amministrazione non ha contestato specifiche divergenze, limitandosi a lamentare l’assenza di un’asseverazione sull'”esiste”.
Il Tribunale, pur consapevole dell’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 103 del 2021, precisa che nel caso concreto l’ampia elencazione dei titoli e la loro diretta disponibilità in capo alla stessa Amministrazione consentivano una puntuale identificazione delle difformità eventualmente presenti. Sussisteva quindi in capo all’Amministrazione l’onere di rilevare l’eventuale sussistenza di opere sfornite del necessario titolo paesaggistico.
Il secondo nucleo attiene alla ragionevolezza della valutazione. Gli interventi sono circoscritti a un’area poco visibile, poco impattanti e mitigati da misure coerenti con le caratteristiche del sito. Il vano ascensore è quasi completamente interrato ed emerge solo nella parte alta, mimetizzata da un pergolato rivestito da essenze rampicanti.
Il Collegio richiama la costante giurisprudenza sulla legge n. 13 del 1989, da interpretare in senso costituzionalmente orientato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8257 del 2023; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 12637 del 2023). L’art. 4 della citata legge ammette gli interventi su beni vincolati e subordina il diniego all’impossibilità di realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato, con motivazione analitica. Non basta una mera incompatibilità delle opere con il contesto: occorre che risultino particolarmente impattanti, al punto da tradursi in una grave lesione del paesaggio, adeguatamente motivata.
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha evidenziato alcun significativo vulnus, limitandosi a richiamare il “tessuto storico comunale”. Il parere è pertanto viziato e, in via derivata, lo è anche il diniego comunale, che erroneamente si ricollega alle motivazioni della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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