Art. 1575.

Art. 1575.

Obbligazioni principali del locatore

Il locatore deve:

1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Libro IV — Delle obbligazioni