Ordinanza di demolizione al conduttore improcedibile per difetto di interesse (TAR Puglia n. 774 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il responsabile dell’UTC intima al conduttore di eseguire interventi di messa in sicurezza dell’immobile condotto viene superata e sostituita dal provvedimento successivo che reitera l’ordine nei confronti del proprietario locatore. Il ricorso avverso il primo provvedimento è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La notificazione della seconda ordinanza anche al conduttore non incide sull’assetto degli obblighi delineato dagli artt. 1575, 1576 e 1577 cod. civ., che pongono a carico del locatore le opere di manutenzione necessarie a conservare la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto. Ove la notifica al conduttore risulti finalizzata a scopi meramente informativi e di conoscenza, essa è priva di lesività e i motivi che la censurano sono inammissibili per difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente conduce in locazione un immobile adibito a esercizio commerciale. Dopo aver rilevato l’ammaloramento e il distacco di parti del calcestruzzo di una trave portante, sollecita l’adozione di interventi strutturali. Il giorno successivo si verifica il cedimento della trave nella parte centrale dell’immobile con conseguente dissesto statico e chiusura dell’attività.
Il responsabile dell’UTC del Comune di Castro adotta quindi un’ordinanza che intima al conduttore di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e di verificarne le condizioni statiche con perizia di tecnico abilitato. Il destinatario impugna il provvedimento deducendo incompetenza, violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 e erronea individuazione del soggetto obbligato. Sopravviene un secondo provvedimento che reitera l’ordine anche verso il proprietario locatore, il quale manifesta immediata disponibilità a provvedere. Avverso tale atto il ricorrente propone motivi aggiunti. Alla camera di consiglio rinuncia all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo e ne rileva l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il provvedimento impugnato è stato reiterato e sostituito dall’ordinanza successiva, notificata e diretta questa volta anche nei confronti del soggetto tenuto ad adempiervi, cioè il proprietario dell’immobile. L’interesse alla decisione sul primo atto è quindi venuto meno per effetto della sua sostituzione.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo. La reiterazione della notificazione anche nei confronti del conduttore non è idonea a incidere sull’assetto degli obblighi delineato dagli artt. 1575, 1576 e 1577 cod. civ., che collocano in capo al locatore gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione del bene. La notificazione al conduttore appare pertanto finalizzata a scopi meramente informativi e di conoscenza, con conseguente assenza di lesività per quanto di suo interesse.
Alla stregua di tali rilievi il Collegio conferma il difetto di interesse del ricorrente anche in ordine alla contestazione della legittimità della seconda ordinanza. Assume rilievo, in questa direzione, la circostanza che il soggetto tenuto all’esecuzione degli interventi ha manifestato immediata disponibilità, acquiescendo al provvedimento.
Il rilevato difetto di legittimazione e di interesse consente di prescindere dalla valutazione del vizio di incompetenza, riproposto anche con i motivi aggiunti. Il Collegio valorizza altresì la rinuncia all’istanza cautelare intervenuta in camera di consiglio, che conferma il venir meno dell’interesse alla tutela richiesta.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi dichiarati improcedibili e inammissibili. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e del controinteressato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1575 c.c. – Obbligazioni principali del locatore
- Art. 1576 c.c. – Mantenimento della cosa in buono stato locativo
- Art. 1577 c.c. – Necessità di riparazioni