Clausola di salvaguardia e inammissibilità dell’impugnazione dei tetti di spesa (TAR Campania n. 1123 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di accreditamento tra strutture private e servizio sanitario regionale, la clausola di salvaguardia inserita nel contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 comporta l’accettazione completa e incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e degli atti agli stessi collegati o presupposti, con conseguente acquiescenza e rinuncia ai contenziosi instaurabili. La preclusione all’impugnazione si estende anche agli atti con i quali le aziende sanitarie definiscono i tetti di spesa per le singole strutture, compresi quelli sopravvenuti alla stipula del contratto. Il giudicato civile che abbia accertato la spettanza di un credito per prestazioni erogate non contiene alcun vincolo diretto sul tetto di spesa e non può fondare la pretesa della struttura di contestare gli atti di rideterminazione e recupero adottati all’esito dell’istruttoria.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale per prestazioni di radiologia diagnostica ha impugnato la delibera con cui l’azienda sanitaria locale, a conclusione del procedimento avviato per la rettifica del consuntivo 2018, ha disposto il recupero di un importo riferito alla produzione liquidata nell’ultimo trimestre dell’anno.
Con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti la società ha chiesto la declaratoria di nullità e, in via subordinata, l’annullamento degli atti, deducendo la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che aveva confermato il decreto ingiuntivo per le fatture di settembre, ottobre e novembre 2018, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà con la precedente determina di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Respinge quella di non integrità del contraddittorio, osservando che l’eventuale accoglimento comporterebbe solo la mancata restituzione di somme già liquidate con fondi destinati alla soccombenza giudiziale, senza pregiudizio per altri centri. Respinge anche l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, richiamando l’art. 31, comma 4, cod. proc. amm., che esclude il termine decadenziale per la nullità da violazione o elusione del giudicato, soggetta al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati.
Quanto al divieto di bis in idem, il Tribunale rileva che difettano i requisiti di identità oggettiva: una delle sentenze richiamate non è ancora passata in giudicato e riguarda centri diversi, mentre l’altra ha ad oggetto richieste di note di credito precedenti al procedimento sfociato negli atti impugnati.
Il Collegio accoglie invece l’eccezione di inammissibilità fondata sulla clausola di salvaguardia contenuta nel contratto stipulato tra la struttura e l’azienda sanitaria. Tale clausola, la cui legittimità è riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, comporta l’accettazione incondizionata del budget assegnato e la rinuncia ai contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, configurando una ipotesi di acquiescenza con conseguente difetto di interesse al ricorso.
La preclusione non è limitata agli atti anteriori alla stipula, ma si estende agli atti con cui le aziende definiscono i tetti di spesa per le singole strutture, per ragioni testuali e di coerenza sistematica, fondandosi la tenuta del sistema tanto sull’intangibilità degli atti regionali quanto su quella degli atti attuativi aziendali. Il giudicato civile invocato non contiene alcun vincolo diretto sul tetto di spesa: si è limitato ad accertare la spettanza di un credito, senza imporre alcunché in ordine ai limiti di spesa.
Ad abundantiam, il ricorso sarebbe comunque infondato. Il rapporto di accreditamento, posto su base convenzionale, impone alla struttura di sottoporsi contrattualmente al regime dei limiti di spesa e della regressione tariffaria. Il titolo di credito vantato dall’azienda, fondato sulle risultanze istruttorie, è nuovo e non contraddice le decisioni assunte dal giudice ordinario. Anche la censura sul difetto di motivazione è respinta, risultando chiaro dai provvedimenti l’iter logico seguito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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