Revoca del permesso di soggiorno UE e giudizio di pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 1463 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs. n. 286/1998 consente la revoca quando manchino o vengano a mancare le condizioni di rilascio di cui al comma 4. Il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla prudente valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi anche sulla tipologia e sulle caratteristiche fattuali dei reati. Il provvedimento non può però riposare su un automatismo tra condanne penali e revoca: la motivazione deve dare conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Non è sindacabile nel merito la scelta discrezionale che, considerati tali elementi, ritenga prevalente il profilo di pericolosità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2010, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva disposto la revoca del titolo e negato contestualmente il suo aggiornamento. A fondamento del provvedimento l’Amministrazione poneva un giudizio di pericolosità sociale, desunto da una serie di reati e pregiudizi compiuti tra il 2012 e il 2022, tra cui due condanne per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e ulteriori segnalazioni in materia di stupefacenti e per guida in stato di ebbrezza.
Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando la motivazione meramente apparente e il difetto di istruttoria. Sosteneva che non vi fossero elementi per affermare la pericolosità sociale, che la sentenza di condanna non fosse definitiva perché gravata in appello, che i pregiudizi fossero di natura bagatellare e che non fossero state valutate la durata del soggiorno, l’attività lavorativa, la situazione familiare e le condizioni di salute dopo un infortunio. L’Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il combinato disposto dell’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 286/1998. La revoca trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale, desumibile dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Il Tribunale richiama l’indirizzo consolidato del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7401 del 2022, secondo cui diniego e revoca del permesso di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato condanne penali. Tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, che escluda ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali, in forza della cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. Il giudizio di pericolosità non appare inficiato da profili di illogicità o irragionevolezza, avendo considerato la gravità delle condanne per una tipologia di reato il cui disvalore sociale è già accertato dal legislatore e che crea un grave allarme sociale, nonché l’incapacità dell’interessato di mantenere una condotta rispettosa dell’ordinamento.
Il provvedimento ha dato conto dell’attività lavorativa svolta e della durata del soggiorno in Italia, ritenendo prevalente il profilo di pericolosità. L’inserimento lavorativo non ha impedito all’interessato di violare ripetutamente la legge in un ampio arco temporale, dimostrando disinteresse per le regole della convivenza civile. Quanto alla situazione familiare, il ricorrente non ha allegato né documentato la presenza di un nucleo familiare o di figli minori sul territorio nazionale.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di causa, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre oneri di legge. Il Collegio ordina l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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