Furto aggravato su bene destinato a pubblico servizio: necessaria contestazione formale (Cass. pen. Sez. V n. 12372 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza di cui al numero 7. La circostanza aggravante dell’essere la cosa destinata a pubblico servizio ha natura valutativa e non autoevidente, poiché la sua sussistenza richiede un apprezzamento giuridico complesso, anche su norme extra-penali. Ne consegue che, in assenza della indicazione della norma, la contestazione in fatto è idonea solo se l’imputazione espliciti, con sufficiente chiarezza e precisione, gli elementi costitutivi della fattispecie. In difetto, la contestazione è priva di compiuta indicazione e il reato resta procedibile a querela.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per fatti di furto aggravato di denaro custodito nei portamonete dei banchi vicini agli erogatori di carburante di un distributore stradale, di proprietà di una società. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza di revoca e/o sostituzione della misura, confermando l’ordinanza applicativa del GIP, sul presupposto che il reato fosse procedibile d’ufficio.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.: l’azione penale era stata esercitata in difetto della condizione di procedibilità, perché il dipendente aveva presentato denuncia senza manifestare volontà punitiva. Contestava inoltre la qualificazione d’ufficio del reato, non essendo stata formalmente contestata l’aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a un pubblico servizio, né rientrando nei poteri del Tribunale individuarne una a contenuto valutativo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., in vigore dal 30 dicembre 2022, che ha trasformato il furto aggravato in reato punibile a querela, salvo specifiche eccezioni, tra cui la ricorrenza della circostanza di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.. Nel caso di specie il reato era stato commesso dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, la persona offesa non aveva presentato querela e l’originaria imputazione non richiamava la norma dell’aggravante, pur descrivendo il furto di denaro e di carburante.
Il Collegio ricorda il proprio orientamento Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024 e n. 14891 del 14/03/2024: accanto alla contestazione formale della aggravante è ammessa una contestazione non formale, quando la descrizione renda manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio dell’intera collettività. Richiama poi Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, che hanno ammesso la contestazione in fatto delle aggravanti, purché l’imputazione riporti con sufficiente chiarezza e precisione gli elementi di fatto integranti la circostanza.
Il discrimine sta nella natura degli elementi costitutivi. Le Sezioni Unite distinguono le fattispecie che si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità o riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, dalle aggravanti che includono componenti valutative. Solo per le prime l’indicazione dei fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice. Per le seconde, ove il risultato della valutazione non sia esplicitato, la contestazione è priva di compiuta indicazione degli elementi costitutivi. Le Sezioni Unite precisano però che, in taluni casi, sono ammesse anche espressioni evocative che riguardino espressamente il connotato giuridico/fattuale, idonee a sostituire la contestazione formale.
Il Collegio aderisce all’indirizzo secondo cui ha natura valutativa e non autoevidente la circostanza dell’essere il bene oggetto di furto destinato a pubblico servizio. La destinazione pubblica del carburante non è connotato intrinseco del bene: richiede una complessa valutazione anche su norme extra-penali, riferita alla dimensione pubblica e collettiva dell’interesse attinto (Sez. 5 n. 35873 del 23/05/2024). La nozione di destinazione a pubblico servizio dipende dalla qualità del servizio, non dalla fruizione pubblica del bene (Sez. 6 n. 698 del 03/12/2013). Quanto alla benzina, manca un riferimento ontologico di natura normativa: era quindi necessaria una contestazione formale, che nel caso di specie manca. L’ordinanza impugnata e quella applicativa della misura vanno annullate senza rinvio, con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Nota della Redazione
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