Riconoscimento titoli UE e obbligo di esame sostanziale della formazione estera (TAR Lazio n. 3870 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le autorità nazionali non possono respingere l’istanza di riconoscimento di un titolo formativo rilasciato da un organismo designato da uno Stato membro dell’Unione per la sola assenza di un documento certificativo ulteriore, quando tale titolo risulti legalmente riconosciuto e rechi l’indicazione dei CFU. L’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE impone di segnalare le carenze documentali entro un mese dal ricevimento dell’istanza e non consente di considerare la domanda non regolarizzabile. Il principio di proporzionalità, esplicazione degli artt. 45 e 49 TFUE, impone una valutazione in concreto della formazione estera, eventualmente con misure compensative aggravate, non un diniego aprioristico. Il giudice nazionale può accertare direttamente, anche d’ufficio, il possesso del titolo prodotto in giudizio, in ossequio all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per una classe di concorso scientifica, ai fini della partecipazione a concorsi per l’accesso all’insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha respinto l’istanza rilevando l’assenza della c.d. Adeverinta ministeriale, il certificato romeno recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni.

Il documento era stato richiesto in sede istruttoria, dopo una lunga inerzia dell’Amministrazione, con termini perentori di dieci giorni e senza accoglimento delle richieste di proroga. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare. Nel corso del giudizio ha depositato l’Adeverinta ministeriale nel frattempo ottenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la controversia riguarda la corretta applicazione del quadro unionale, non un errato recepimento formale. La Direttiva 2005/36/CE, trasposta nel d.lgs. n. 206/2007, disciplina le professioni regolamentate; gli artt. 45 e 49 TFUE operano in via generale e, per le mere qualifiche professionali, le disposizioni della Direttiva si applicano in via analogica, come confermato dalle pronunzie dell’Adunanza plenaria n. 18, 19, 20, 21 e 22 del dicembre 2022.

La tesi ministeriale secondo cui l’istanza priva della Adeverinta sarebbe inesaminabile non trova riscontro nell’art. 13 della Direttiva, che richiama sia l’attestato di competenza sia il titolo di formazione. Il Nivel è un titolo di formazione rilasciato da autorità competente, e l’Amministrazione non ha verificato se rientrasse nel campo degli artt. 11, 12 e 13. La giurisprudenza unionale citata (Corte di giustizia UE, 8 luglio 2021, causa C-166/20) non esclude affatto la valutazione, poiché in tali casi si applicano comunque gli artt. 45 e 49 TFUE con effetti non dissimili, fino alla previsione di misure compensative.

Il Collegio ritiene che l’Adeverinta ministeriale sia un elemento utile ma non indispensabile: essa è la conseguenza automatica della ricognizione dei Nivel e della laurea posseduta, senza ulteriore formazione. La sua assenza, pertanto, non può condurre al rigetto aprioristico, ma al più a misure compensative più significative, potendo la Direttiva prevedere fino a tre anni di tirocinio di adattamento o la sola prova attitudinale.

Quanto al profilo procedimentale, l’art. 51 della Direttiva impone di comunicare le carenze entro un mese e di concludere entro tre mesi dal completamento della documentazione. L’Amministrazione è rimasta inerte per circa un anno, ha poi assegnato termini perentori e non ha accettato integrazioni tardive: condotta contraria ai requisiti di idoneità, necessità e adeguatezza del principio di proporzionalità. Il Collegio prende posizione anche contro l’orientamento che impone una nuova istanza, ritenendo che il deposito in giudizio del documento mancante consenta al giudice di accogliere il ricorso in ossequio all’art. 47 della Carta.

Il ricorso è quindi accolto quanto ai tre motivi esaminati; gli atti impugnati sono annullati e l’Amministrazione deve riprendere il procedimento secondo l’art. 51 della Direttiva e l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. La domanda di accertamento è respinta, afferendo a prerogative amministrative. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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