Procedure FSMA e numerazione LCN: preclusa la tutela caducatoria per legge (TAR Lazio n. 1876 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 1037, legge n. 205/2017 preclude al giudice amministrativo di pronunciare sentenze costitutive nell’ambito dei giudizi riguardanti l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, comprese quelle relative alla formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. La domanda di annullamento proposta avverso tali atti è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione di annullamento, integrando una delle ragioni ostative a una pronuncia sul merito ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La clausola non incide soltanto sull’effetto conformativo della pronuncia, ma esclude radicalmente la tutela caducatoria, restando esperibile la sola tutela risarcitoria per equivalente. Tale assetto non contrasta con il diritto euro-unitario, che non impone una tutela necessariamente costitutiva.

Il Fatto

La ricorrente, società fornitrice di servizi di media audiovisivi titolare di due marchi in ambito locale, ha impugnato con il ricorso introduttivo la delibera AGCOM che aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, là dove stabilisce criteri e modalità di calcolo per l’assegnazione della numerazione alle emittenti locali.

Nel corso del giudizio la società ha proposto dieci ricorsi per motivi aggiunti, impugnando il bando ministeriale per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, il provvedimento di non ammissione delle proprie domande, le graduatorie e i relativi aggiornamenti, fino agli elenchi del 2024 e del 2025. Il processo è proseguito dopo l’interruzione determinata dall’apertura della liquidazione giudiziale a carico della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di rito del Ministero resistente, che ha invocato la portata preclusiva dell’art. 1, comma 1037, legge n. 205/2017. La norma devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio i giudizi sulle procedure di assegnazione delle frequenze e stabilisce che l’annullamento degli atti adottati in tale ambito non comporta la reintegrazione o l’esecuzione in forma specifica, restando il ristoro limitato al solo equivalente e la tutela cautelare al pagamento di una provvisionale.

L’eccezione è accolta. I motivi aggiunti impugnano atti adottati dal Ministero in attuazione dell’art. 1, comma 1034, legge n. 205/2017 e ricadono dunque nell’ambito applicativo della disposizione. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 9144 del 2023, secondo cui la lettera della norma è chiara nell’escludere sentenze costitutive e nel ricomprendere anche i giudizi concernenti l’assegnazione delle FSMA, non essendovi spazio per un’interpretazione costituzionalmente orientata in assenza di più opzioni ermeneutiche coerenti col dato letterale.

Quanto al profilo euro-unitario, la direttiva 2002/77/CE garantisce la possibilità di impugnare le decisioni che impediscono di fornire servizi o reti, ma nulla dispone sul tipo di tutela da assicurare. La Corte costituzionale ha chiarito che gli artt. 24 e 113 Cost. non assicurano una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile, spettando al legislatore un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia. Nella specie il bilanciamento tra contrapposti interessi non è irragionevole.

Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza euro-unitaria, che ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che limiti al risarcimento pecuniario gli effetti dei ricorsi avverso gli atti di assegnazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze, purché le modalità del ristoro consentano di compensare integralmente i danni.

Respinte le obiezioni della ricorrente, secondo cui la norma inciderebbe solo sull’effetto conformativo consentendo una modulazione temporale della pronuncia, il TAR rileva che la disposizione preclude radicalmente la possibilità di sentenze costitutive. La ricorrente non ha peraltro agito per il risarcimento né ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. I dieci motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili.

Quanto al ricorso introduttivo, che esula dall’ambito del comma 1037, dal consolidamento ex lege delle graduatorie discende la sopravvenuta carenza di interesse: la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall’annullamento della delibera, essendole preclusa la possibilità di collocarsi utilmente nelle graduatorie avversate. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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