Revoca del porto d’armi: insufficiente il solo rinvio a giudizio (TAR Sicilia n. 398 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi e del relativo libretto disposta dal Questore ai sensi degli artt. 11 e 43 del t.u.l.p.s. costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile nei limiti della coerenza logica e della ragionevolezza. Essa non può tuttavia fondarsi sul mero richiamo dell’esistenza di un procedimento penale in itinere o di un rinvio a giudizio, dovendo il provvedimento dare conto dell’adeguata istruttoria espletata e delle ragioni per cui i fatti contestati rendono probabile l’abuso delle armi. Quando i reati ascritti sono estranei all’uso delle armi e non rivelano una personalità violenta o instabile, la motivazione deve indicare le particolari contingenze che giustificano il giudizio di inaffidabilità. La revoca esige, in ogni caso, una valutazione complessiva della personalità del soggetto, non surrogabile dall’automatica trasposizione dell’esito delle indagini penali.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Catania ha disposto la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia e del relativo libretto. Il provvedimento richiamava una nota del Comando Stazione Carabinieri dalla quale risultava che il ricorrente era indagato per falsa testimonianza e favoreggiamento personale. In particolare, egli aveva negato di aver pagato somme a titolo estorsivo e di aver ricevuto richieste estorsive, e sarebbe intervenuto per aiutare altri indagati a eludere le investigazioni. La Questura ha ritenuto che da tali fatti emergesse il venir meno del requisito della buona condotta e il dubbio sul corretto uso delle armi.

Il ricorrente ha sostenuto di aver sempre denunciato gli episodi di danneggiamento e di avvertimento subiti nel proprio fondo agricolo e che il rinvio a giudizio si fondava su una mera supposizione. Ha lamentato, in particolare, che l’Amministrazione avesse adottato la revoca quale automatica conseguenza della richiesta di rinvio a giudizio, senza autonomo apprezzamento della complessiva personalità. Ha dedotto violazione degli artt. 11 e 43 del t.u.l.p.s., eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando un orientamento consolidato (TAR Catania, sez. IV, n. 1852 del 17 maggio 2024; n. 1689 del 7 maggio 2024), ribadisce che la facoltà di detenere e portare armi è interesse cedevole rispetto all’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica. L’Amministrazione può negare o revocare il titolo anche in presenza di semplici indizi di inaffidabilità, valorizzando fatti isolati ma significativi, anche non attinenti alla materia delle armi, e fondando il giudizio su valutazioni probabilistiche e su elementi di mero fumus.

Tale ampia discrezionalità non esonera però dall’osservanza dei canoni tipici dell’azione amministrativa, sotto il profilo motivazionale e della coerenza logica. La motivazione deve dare conto dell’adeguata istruttoria e delle circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto è ritenuto pericoloso o capace di abusi (C.G.A.R.S. n. 997 del 4 ottobre 2022). Il Collegio richiama altresì la C.G.A.R.S. n. 735 del 26 ottobre 2023: il provvedimento non può limitarsi al mero richiamo di un procedimento penale in corso.

I due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati per carenza di istruttoria e di motivazione. La revoca può discendere solo da una valutazione complessiva della personalità del soggetto, onde apprezzarne l’incidenza sul giudizio di sfiducia e sulla probabilità di abuso. Nel caso concreto la Questura si è limitata a trarre elementi di convincimento unicamente dal rinvio a giudizio.

Il Collegio osserva che i fatti contestati non sono connessi all’uso delle armi e non sono di per sé sintomatici di personalità violenta o instabile. La loro valorizzazione avrebbe richiesto l’indicazione delle particolari contingenze (TAR Valle d’Aosta n. 8 del 26 gennaio 2018), nella specie mancanti. Quanto più ci si allontana dai reati commessi mediante le armi, tanto più esauriente deve essere la motivazione (TAR Lombardia, Milano, n. 2818 del 27 novembre 2023; TAR Veneto n. 812 dell’8 luglio 2019).

Difetta pertanto ogni approfondimento sulla personalità del ricorrente, incensurato e mai segnalato per uso scorretto delle armi. Il mero riferimento alla denuncia, privo di ulteriori indagini, inficia gli atti impugnati (TAR Reggio Calabria n. 466 del 10 luglio 2024). Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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