Colpa grave del chirurgo non provata se la fistola insorge a distanza (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 52 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, la colpa grave del sanitario non può desumersi automaticamente dall’accertamento della responsabilità civile dell’azienda sanitaria, stante la diversità dei regimi probatori. Il giudice contabile, in forza del modello extracontrattuale di cui alla legge n. 20/1994, è tenuto a verificare che l’errore dell’operatore integri una violazione degli standard minimi di diligenza, per grossolanità o assenza delle cognizioni fondamentali della professione. La valutazione dell’elemento soggettivo va condotta ex ante e non ex post, in relazione al contesto conosciuto e conoscibile al momento della condotta. Ne consegue che non integra colpa grave la condotta del chirurgo quando l’evento avverso si manifesti a distanza dall’intervento e non risulti provata la diretta riconducibilità della lesione a un errore occorso in sede operatoria.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due sanitari per sentirli condannare al risarcimento, in favore di una Azienda Unità Sanitaria Locale, del danno erariale indiretto liquidato in complessivi € 33.777,02, imputato per il 90% al primo operatore e per il 5% a un altro chirurgo. Il pregiudizio derivava dal sinistro occorso nel 2013, nel corso di un intervento di isterectomia per via addominale, complicato da una fistola vescico-vaginale. A seguito della richiesta risarcitoria della paziente e del fallimento della mediazione, il giudice civile aveva condannato l’Azienda al pagamento di € 18.866,00.
La Procura fondava l’addebito sulle risultanze della consulenza tecnica resa nel giudizio civile, che ravvisava profili di imperizia nello scollamento vescico-uterino e di imprudenza per la mancata esecuzione intraoperatoria del test al blu di metilene. Uno dei convenuti ha definito il giudizio con il rito abbreviato; l’altro ha contestato la ricostruzione dei fatti, la sussistenza della colpa grave e l’intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato infondata la domanda applicando il principio della ragione più liquida, che consente di decidere nel merito omettendo l’esame delle questioni preliminari quando l’atto introduttivo non dimostra la sussistenza della colpa grave, componente strutturale dell’illecito erariale. In particolare, la Sezione ha ribadito che la sentenza civile, pur avendo riconosciuto la responsabilità contrattuale dell’Azienda, non è idonea a fondare l’addebito contabile, poiché il regime probatorio della responsabilità amministrativa impone al Pubblico Ministero di comprovare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
Richiamando il consolidato orientamento, la Corte ha precisato che la colpa grave del medico si configura in presenza di una violazione degli standard minimi di diligenza, di errori non scusabili per la loro grossolanità o dell’assenza delle cognizioni fondamentali della professione. L’accertamento deve essere condotto ex ante, sulla base della situazione di fatto esistente al momento della condotta e degli elementi conoscibili dall’agente.
Dal quadro probatorio è emerso che la consulenza tecnica del giudizio civile fondava l’addebito sull’assunto che le perdite di urina fossero insorte nell’immediatezza dell’intervento. Tale tesi, tuttavia, non trova riscontro documentale: dalla cartella clinica e dalla cistografia eseguita successivamente emerge che l’intervento si è svolto senza complicanze segnalate e che i sintomi si sono manifestati a distanza. La mancata esecuzione del test al blu metilene non è stata sorretta dal richiamo di specifiche linee guida, essendosi il consulente limitato a evocarne la buona norma.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha escluso la sussistenza di errori non scusabili per grossolanità o di carenze nelle cognizioni fondamentali, ritenendo che la fistola possa essere ricondotta a un possibile evento avverso della chirurgia uterina. In assenza di evidenze dell’insorgenza immediata delle perdite urinarie, non risulta comprovata, neppure secondo il principio del “più probabile che non”, la colpa grave dell’operatore. Il rigetto della domanda ha comportato la condanna dell’Azienda sanitaria al rimborso delle spese difensive, liquidate in € 2.700,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.