Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 941 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, preso atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La caducazione dell’interesse preclude l’esame del merito e impone la definizione in rito del gravame. Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo, con la conseguenza che la parte può disporre dell’interesse azionato. La declaratoria di improcedibilità non esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese, liquidabili secondo il criterio della soccombenza virtuale o compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, chiedendo l’annullamento degli atti nella parte in cui non risultava ammesso presso gli atenei indicati. Ha inoltre impugnato i decreti ministeriali nn. 760/2024, 984/2024, 1098/2024 e 1101/2024, nonché i successivi scorrimenti, e ha domandato l’accertamento del diritto all’immatricolazione e la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio. In vista dell’udienza il ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta una questione di carattere esclusivamente processuale: la sorte del ricorso a fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima dell’udienza. La verifica non investe il merito delle censure, ma la permanenza dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione.
Il Collegio richiama la norma di riferimento, l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. La disposizione è letta alla luce del principio dispositivo, applicabile anche al giudizio amministrativo, in forza del quale il giudice non può decidere nel merito quando la parte ha dichiarato di non avere più interesse all’utilità richiesta.
Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo pretorio consolidato. Viene richiamata TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 912 del 2023, secondo cui il giudice, di fronte alla dichiarazione di venir meno dell’interesse, non può che dichiarare il gravame improcedibile. Nello stesso senso è citata Cons. Stato, sez. II, n. 2961 del 2023, che riconduce l’esito all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La declaratoria di improcedibilità non esaurisce però la decisione: il Collegio osserva che essa non esime dal pronunciarsi sulle spese. Richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 4559 del 2021, che in caso di sopravvenuta carenza di interesse indica il criterio della soccombenza virtuale, ossia una sommaria valutazione dell’astratta fondatezza della domanda.
Applicando tale criterio, il Tribunale compensa integralmente le spese tra le parti, in considerazione dell’attività processuale svolta e della peculiarità della vicenda. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con definizione in rito e senza esame del merito.
Nota della Redazione
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