Informativa interdittiva e atti comunali: riunione e rigetto (TAR Calabria n. 993 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia non presuppone necessariamente l’esistenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, poiché l’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 ne impone l’adozione anche quando venga accertato il pericolo di infiltrazione in attività private soggette a mera autorizzazione. Il giudizio di permeabilità mafiosa è espressione di un autonomo apprezzamento delle risultanze istruttorie, fondato sul criterio del “più probabile che non” e non sullo standard dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, sicché gli esiti assolutori in sede penale, pur valutati, non escludono di per sé la misura. La tempestiva impugnazione dinanzi al giudice amministrativo non sospende gli effetti dell’interditiva, non essendo necessario attendere una pronuncia passata in giudicato in senso ostativo. Gli atti comunali che vietano la prosecuzione dell’attività e ne ordinano la cessazione hanno natura vincolata, con la conseguenza che il richiamo all’interditiva assolve l’obbligo motivazionale e che la relativa omissione non incide sulla validità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società operante nel settore commerciale riceve dal Prefetto di Vibo Valentia una informativa interdittiva antimafia. La società la impugna davanti al TAR Calabria, contestando difetti di istruttoria e di motivazione e l’insufficienza del quadro indiziario.
Nelle more, il Comune di Pizzo adotta due ordinanze: la prima, del 4 settembre 2025, dispone il divieto di prosecuzione dell’attività avviata con SCIA e avvia il procedimento di revoca del titolo; la seconda, del 10 ottobre 2025, ordina la cessazione immediata dell’attività e la chiusura dell’esercizio. Entrambe vengono impugnate con ricorsi separati. La ricorrente rinuncia all’istanza cautelare e il Collegio fissa l’udienza per la trattazione congiunta del merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone anzitutto la riunione dei ricorsi per la loro evidente connessione oggettiva e affronta nel merito la legittimità dell’interditiva. La ricorrente sosteneva che il Prefetto avesse omesso di considerare gli esiti assolutori che avevano interessato il legale rappresentante e i suoi prossimi congiunti, nonché l’estromissione dalla compagine sociale dei soggetti attinti da accuse penali.
Il Collegio rileva che tali sviluppi erano stati riferiti in sede procedimentale e che l’amministrazione ne ha dato conto nel provvedimento, ritenendoli non determinanti. Il Prefetto non si è limitato ai procedimenti penali, ma ha valutato le risultanze delle indagini e i legami tra i soggetti e le società coinvolte. Il giudizio predittivo sull’infiltrazione mafiosa opera su un piano diverso dall’accertamento della responsabilità penale e richiede indizi gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del più probabile che non.
La Corte osserva inoltre che gli esiti assolutori costituiscono solo una parte del quadro indiziario. Ulteriori elementi, non contestati dalla ricorrente, risultano da soli sufficienti a sostenere la misura: la menzione del legale rappresentante in una nota operazione di polizia, un grave episodio intimidatorio e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia su spaccio, assegni provenienti da usura e accoglienza di latitanti nei locali riconducibili alla ricorrente.
Quanto alla dedotta estraneità dell’impresa al settore delle commesse pubbliche, il Tribunale richiama l’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. I, n. 3088 del 17 novembre 2015; sez. III, n. 565 del 9 febbraio 2017): l’informativa trova applicazione anche per attività private soggette a mera autorizzazione, poiché l’infiltrazione inquina l’economia legale e altera la concorrenza.
Rigettata la tesi secondo cui l’art. 67 del codice antimafia esigerebbe un provvedimento definitivo, il Collegio chiarisce che tale norma riguarda le misure di prevenzione del libro I, titolo I, capo II, e non l’interditiva, la cui impugnazione non ne sospende gli effetti. Gli atti comunali, infine, sono provvedimenti vincolati: il richiamo all’interditiva assolve l’obbligo motivazionale e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina annullabilità, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. I ricorsi riuniti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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