Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 370 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione integrale, assegnando un termine per l’adempimento. La costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, integra il presupposto dell’accoglimento. La nomina del Commissario ad acta è sufficiente, in funzione acceleratoria, a giustificare il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. La ricorrente, lamentando la mancata esecuzione del titolo, ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine viene assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni con ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche mediante funzionario delegato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.