Recupero sottotetti e SCIA: la deroga non opera su volumetria e parcheggi (TAR Lombardia n. 2790 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti costituisce un ampliamento volumetrico ammissibile solo nel rispetto delle prescrizioni della disciplina urbanistica vigente e dei parametri degli strumenti urbanistici comunali. La deroga prevista dalla legislazione regionale non può riguardare lo sviluppo dell’edificio in termini di superficie, volumetria, altezze e distacchi, né il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali. La SCIA produce effetti solo se le dichiarazioni del privato sono complete e veritiere: in caso contrario l’Amministrazione conserva il potere inibitorio anche dopo il decorso del termine, e la ricevuta vale come comunicazione di avvio del procedimento. Il rilascio del certificato di agibilità non è soggetto a silenzio assenso quando manchi il presupposto della conformità urbanistico-edilizia del manufatto.
Il Fatto
La società ricorrente depositava in via telematica una segnalazione certificata di inizio attività per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto esistente in un immobile sito in Lissone. Il Comune comunicava preavviso di rigetto e divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, rilevando il mancato perfezionamento del silenzio assenso sulla domanda di agibilità, l’omessa individuazione del parcheggio pertinenziale, il mancato versamento del contributo di costruzione e la carenza dei calcoli della superficie e dell’altezza media ponderale.
Dopo osservazioni e integrazioni documentali, il Comune concludeva il procedimento con diniego della SCIA per non conformità agli artt. 63 e 64 legge reg. Lombardia n. 12/2005. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia. In fase cautelare il Tribunale assegnava termine per la regolarizzazione della procura e respingeva la domanda di sospensione, per difetto del requisito del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la natura della SCIA quale atto privato di massima semplificazione, con cui l’interessato certifica i presupposti dell’attività segnalata assumendosene la responsabilità. L’Amministrazione conserva il potere di verificare la sussistenza in concreto dei requisiti e di adottare strumenti inibitori entro il termine legale; dopo la sua scadenza il potere permane quando le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete. Il d.lgs. n. 126/2016 ha previsto che la ricevuta della presentazione valga come comunicazione di avvio del procedimento, eliminando la generale sospensione dell’attività.
Nel merito, la doglianza sull’agibilità non è accolta. L’istanza era riferita alle sole unità immobiliari individuate nei mappali, per le quali è richiesta la certificazione attestante l’utilizzo commerciale e abitativo. La normativa vigente all’atto della domanda imponeva un rilascio unitario dell’agibilità e non consentiva certificazioni su singole unità. L’art. 24 d.P.R. n. 380/2001 correla il certificato al collaudo delle opere di urbanizzazione relative all’intervento, e la convenzione urbanistica rientra negli accordi dell’art. 11 legge n. 241/1990, soggetti a vincoli più stringenti dei contratti privati.
Il Collegio esclude margini per applicare il silenzio assenso al certificato di agibilità, nonostante le modificazioni legislative succedutesi dal 2013 al 2021. La conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce presupposto indispensabile del legittimo rilascio; il tacito accoglimento non può essere invocato quando manchi il carattere non abusivo del fabbricato, perché la fattispecie di perfezionamento richiede tutti i suoi elementi costitutivi.
Quanto agli artt. 63 e 64 legge reg. n. 12/2005, il recupero abitativo dei sottotetti è ampliamento volumetrico ammissibile solo se compatibile con le prescrizioni urbanistiche e con gli indici di edificabilità. La possibilità di deroga non può riguardare superficie, volumetria, altezze e distacchi, per non sacrificare oltre misura gli interessi collettivi e gli equilibri urbanistici. La novella della legge reg. n. 20/2005 conferma che l’interesse comunale recede solo in presenza di espresse previsioni normative, in assenza delle quali nessuna deroga può considerarsi implicita.
Il ricorso è respinto in applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni. Le spese sono compensate anche in ragione della risalenza della controversia.
Nota della Redazione
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