Ottemperanza al giudicato: obbligo di versamento contributi e denunce Uniemens (TAR Sicilia n. 2267 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che abbia condannato l’Amministrazione al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l’obbligo del datore di lavoro pubblico non si esaurisce con l’estinzione degli ordinativi di pagamento in favore degli enti previdenziali. L’integrale esecuzione richiede il perfezionamento della posizione contributiva del lavoratore, che si realizza soltanto con l’inoltro telematico delle denunce previdenziali dovute. La persistenza dell’inadempimento, ammessa dalla stessa Amministrazione, giustifica l’ordine di ottemperare entro un termine e la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora non è necessaria quando la nomina del commissario assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero, quale datore di lavoro, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.
La ricorrente lamentava che l’Amministrazione non avesse versato i contributi relativi agli arretrati retributivi corrisposti in esecuzione della pronuncia. Chiedeva l’ordine di versamento, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si costituiva sostenendo di aver corrisposto una somma comprensiva delle ritenute fiscali e dei contributi, a carico del datore e del lavoratore, mediante ordinativi estinti in favore dell’INPS e dell’INPDAP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, ha dapprima negato l’inadempimento, poi ha offerto prova dell’estinzione degli ordinativi di pagamento mediante riscontro della Banca d’Italia. Ha però aggiunto di aver appreso dall’INPS che sarebbe stato necessario un successivo passaggio amministrativo, consistente nell’effettuazione della denuncia previdenziale Uniemens.
Su questo punto si concentra la decisione. Per ammissione della stessa Amministrazione, il procedimento di esecuzione non risulta perfezionato in relazione al pagamento dei contributi, a causa del mancato inoltro all’INPS delle dovute denunce previdenziali. Il pagamento materiale delle somme, dunque, non integra da solo l’integrale ottemperanza al giudicato: ciò che rileva è il completo riallineamento della posizione contributiva della lavoratrice.
Il Tribunale afferma, pertanto, la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo si estende agli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di delega, con insediamento entro dieci giorni dalla scadenza e adempimento entro i successivi sessanta.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ritiene di non doverla fissare, perché la nomina del commissario assicura già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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