Piscina in fascia di rispetto cimiteriale vincolo assoluto diniego permesso di costruire (TAR Toscana n. 1738 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di rispetto cimiteriale di cui all’art. 338 r.d. n. 1265/1934 ha carattere assoluto e non consente l’allocazione di edifici o costruzioni di alcun genere all’interno della fascia, a tutela degli interessi igienico-sanitari, della sacralità dei luoghi di sepoltura e dell’espansione della cinta cimiteriale. Non rilevano la tipologia del fabbricato né la natura pertinenziale della costruzione. Gli unici interventi assentibili restano quelli indicati dal settimo comma sugli edifici esistenti, con il limite della funzionalità all’utilizzo dell’edificio. La realizzazione di una piscina non è “funzionale” in tal senso, perché non impedisce il degrado né l’abbandono, ma rende solo più godibile la fruizione dell’immobile. L’equiparazione della piscina alla nuova costruzione discende dagli artt. 134 e 135 della legge regionale Toscana n. 65/2014.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un edificio con pertinenza posto in Firenze, in un contesto collinare, nelle vicinanze della chiesa di San Michele a Castello e del piccolo cimitero adiacente. Acquisita l’autorizzazione paesaggistica, con istanza del 16 aprile 2021 ha chiesto il permesso di costruire per dotare l’abitazione di una piscina.

All’esito del contraddittorio procedimentale, il Comune di Firenze ha negato il titolo edilizio con il provvedimento del 15 luglio 2021, richiamando il vincolo di rispetto cimiteriale, già opposto in sede di preavviso di rigetto. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990, la falsa applicazione dell’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 e l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ad altre piscine realizzate in fasce di rispetto di cimiteri diversi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, il diniego si inquadra nella teorica degli atti plurimotivati: l’amministrazione spende il potere con argomenti che, singolarmente considerati, sono portanti per disporre validamente dell’interesse pubblico. Le carenze documentali della pratica risultano dalle risultanze del contraddittorio procedimentale e prescindono dal vincolo cimiteriale. Solo per garantire il massimo effetto conformativo, il Collegio esamina comunque gli altri motivi.

Sul secondo motivo, il Tribunale applica la giurisprudenza della Sezione: il vincolo ha carattere assoluto e non consente costruzioni di alcun genere nella fascia di rispetto. A escludere l’inedificabilità non rilevano la tipologia del fabbricato né la natura pertinenziale della costruzione. Gli unici interventi assentibili sono quelli indicati dal settimo comma dell’art. 338 sugli edifici esistenti, con il limite della funzionalità all’utilizzo degli stessi, secondo l’indirizzo confermato dal Consiglio di Stato e dalla stessa Sezione.

La deroga dell’ultimo comma non copre la piscina. La realizzazione di un impianto esterno non è “funzionale” all’utilizzo dell’edificio nel senso voluto dal legislatore, che allude agli interventi volti a impedire il degrado e l’abbandono degli immobili ricadenti nelle fasce di rispetto. Il manufatto è destinato a rendere più godibile la fruizione dell’immobile, non a garantirne la conservazione.

Il tentativo di ricondurre l’opera alla ristrutturazione edilizia si scontra con gli artt. 134 e 135 della legge regionale Toscana n. 65/2014. Le piscine, anche pertinenziali, sono equiparate alle nuove costruzioni quanto all’incidenza sulle risorse essenziali del territorio e al regime autorizzativo, con comune sottoposizione al permesso di costruire. La ristrutturazione edilizia resta distinta dagli interventi che realizzano volumetrie aggiuntive nel resede o in aderenza all’edificio principale.

Il terzo motivo è infondato: le altre piscine edificate in fasce di rispetto di cimiteri diversi non fondano l’inopponibilità del vincolo, tanto più che l’amministrazione ha provato che buona parte di quelle edificazioni è sub iudice. Il Collegio dispone la trasmissione degli allegati alla produzione documentale del ricorrente al Comando di Polizia municipale per le verifiche di spettanza. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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