Sospensione licenza oltre quindici giorni richiede motivazione rafforzata (TAR Trentino-Alto Adige n. 98 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’autorizzazione alla conduzione di un pubblico esercizio disposta ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 non ha natura sanzionatoria, ma costituisce misura di prevenzione volta a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, adottabile a prescindere dalla responsabilità del titolare. Il potere del Questore è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza. La durata della sospensione non può superare i quindici giorni, salva la facoltà di eccedere tale limite quando particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica siano specificamente motivate. In difetto di tale motivazione rafforzata, il provvedimento è illegittimo limitatamente al periodo eccedente i primi quindici giorni.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale esercente un pubblico esercizio, impugnava il decreto con cui il Questore disponeva la sospensione per trenta giorni dell’autorizzazione alla conduzione del locale, con contestuale chiusura immediata. Il provvedimento muoveva dalla somministrazione di bevande alcoliche a due minori, accertata all’esito di un intervento delle Forze dell’Ordine attivato dagli stessi gestori. A sostegno della gravità della misura, l’Amministrazione richiamava un precedente intervento di Polizia risalente a epoca anteriore.
La ricorrente deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 9, comma 3, della legge n. 287/1991 per sproporzione e carenza motivazionale sulla durata, nonché violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In sede cautelare il provvedimento era provvisoriamente sospeso nella parte eccedente i primi quindici giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibili le doglianze introdotte con la memoria difensiva, qualificandole come motivi aggiunti propri ai sensi dell’art. 43 c.p.a. e rilevandone l’omessa notificazione alle parti, con conseguente impossibilità di ampliare il thema decidendum. La memoria è stata pertanto considerata tamquam non esset.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la funzione dell’art. 100 t.u.l.p.s., richiamando la giurisprudenza amministrativa: la misura è di prevenzione, non sanzionatoria, e prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore. Gli accertamenti di polizia costituiscono piena prova dei fatti e il potere del Questore è sindacabile solo per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza.
Il Collegio non ha ravvisato i presupposti per l’annullamento integrale della misura. La materialità dei fatti — somministrazione di alcolici a minori — non è stata specificamente contestata. Le dichiarazioni di terzi rese in sede stragiudiziale sono state ritenute inutilizzabili, richiamando il consolidato orientamento amministrativo. La domanda di annullamento integrale è stata giudicata carente dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
L’attenzione si è concentrata sulla durata. L’art. 9, comma 3, della legge n. 287/1991 fissa il limite di quindici giorni, consentendo il superamento solo per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate. Il provvedimento ha omesso di enucleare tali esigenze, limitandosi a richiamare la gravità dei fatti e la possibile reiterazione, formule di stile laconica e anodina.
La contestualizzazione dei fatti — l’intervento segnalato dagli stessi gestori, l’occasionalità dell’episodio, l’assenza di recidiva, la somministrazione riconducibile a un collaboratore — ha condotto ad annullare il provvedimento limitatamente al periodo eccedente i primi quindici giorni. Il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio è stato dichiarato infondato, essendo le misure ex art. 100 t.u.l.p.s. assistite ex se da ragioni di urgenza. Resta salvo il motivato riesercizio della funzione.
Nota della Redazione
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