Qualificazione OG2 delle consorziate nei lavori sui beni culturali (TAR Veneto n. 1221 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici concernenti beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 il peculiare regime di qualificazione “in proprio” dei consorzi di cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane non trova applicazione. La disciplina speciale recata dall’allegato II.18, richiamato dall’art. 133 del d.lgs. n. 36/2023, impone che solo il soggetto effettivamente esecutore possieda la qualificazione specialistica OG2, a prescindere dal rapporto associativo che lo lega al concorrente. Il possesso della qualificazione da parte del consorzio non supplisce alla carenza della singola consorziata designata all’esecuzione. Tale disciplina opera ex lege, senza necessità di specifico richiamo nella lex specialis, e prevale sul favor partecipationis in ragione del bilanciamento con l’art. 9 Cost.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Veneto ha bandito una procedura di gara aperta, suddivisa in otto lotti, per la conclusione di accordi quadro triennali aventi ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili in uso alle amministrazioni statali. Il Consorzio ricorrente ha partecipato per i lotti 5 e 7, designando quali consorziate esecutrici due società e indicando le relative quote di lavori, pari rispettivamente al 30% e al 70%.

Per il lotto 5 il disciplinare richiedeva la qualificazione nelle categorie OG1, OG2 e OG11 in classifica IV. Il seggio di gara, nella seduta del 19 gennaio 2026, ha rilevato che la consorziata titolare del 30% possedeva la SOA OG2 in classifica II, insufficiente a eseguire la quota di lavorazioni riconducibili a tale categoria, e ha disposto l’esclusione. L’istanza di autotutela è stata respinta; da qui il ricorso, con richiesta di tutela risarcitoria in forma specifica e, in subordine, per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina unitariamente le censure, attenendo a questioni connesse, e respinge il gravame. Il punto centrale è la qualificazione richiesta per i lavori sui beni culturali. Il ricorrente sosteneva che ai consorzi di imprese artigiane non si applicasse il regime proprio dei consorzi stabili e che fosse sufficiente la qualificazione posseduta dal consorzio concorrente.

Il Tribunale osserva che il codice dei contratti pubblici prevede una disciplina speciale per i contratti concernenti beni culturali tutelati. L’allegato II.18, cui rinvia l’art. 133, stabilisce che i lavori possono essere utilizzati ai fini della qualificazione solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, con un ineliminabile rapporto tra esecuzione materiale e relativa qualificazione. Tale regime non distingue tra tipologie di consorzio e opera ex lege, senza necessità di richiamo nella lex specialis.

La conclusione trova conferma in Corte cost. n. 91 del 2022, richiamata nel testo, ove si evidenzia che soltanto l’operatore dotato di qualificazione specialistica può eseguire i lavori relativi a tali beni, e in Cons. Stato, Sez. V, n. 875 del 2025, secondo cui la specifica qualificazione dei soggetti esecutori è volta a evitare che l’intervento sia effettuato da soggetti non qualificati, con conseguente limitazione del principio di concorrenza.

Quanto al secondo profilo, il Collegio rileva che il paragrafo 25.1 del disciplinare prescrive l’indicazione, per i consorzi di cooperative e artigiani, del consorziato per cui si concorre, della parte dei lavori e delle quote eseguite dai singoli operatori. Il modello di domanda non contrasta con la lex specialis, che in caso di difformità prevale. Il consorzio, nella domanda, ha riferito le percentuali a tutte le categorie OG1, OG2 e OG11.

Infine, quanto all’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023, l’estromissione della consorziata priva dei requisiti è ammessa solo se la carenza sopravvenga dopo la presentazione dell’offerta, come affermato da TAR Lazio, Sez. IV ter, n. 23457 del 2024. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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