Sei scatti stipendiali computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Emilia-Romagna n. 792 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 costituiscono voce computabile nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del personale della Guardia di Finanza che, congedato a domanda, possieda i requisiti del compimento dei 55 anni di età e di un servizio utile superiore a 35 anni. L’INPS è pertanto tenuto a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo la maggiorazione. Il diritto agli interessi legali decorre secondo il regime dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. La domanda risarcitoria proposta in via generica, priva di allegazione e prova del danno, è inammissibile nel merito e va respinta.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza congedato a domanda, agisce nei confronti dell’INPS, Direzione Provinciale di Rimini, per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

L’Ente previdenziale, in sede di liquidazione della pensione, non ha inserito nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Il ricorrente chiede quindi la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità, con espressa richiesta di risarcimento dei danni. L’Istituto si costituisce eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la controversia rientra in una tipologia ricorrente, già definita dalla giurisprudenza amministrativa con un indirizzo applicativo consolidato, dal quale non ritiene di discostarsi. In punto di fatto, il ricorrente ricade incontestatamente nelle condizioni della normativa speciale: appartenenza alla Guardia di Finanza, quiescenza a domanda, raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio.

Le ragioni dell’accoglimento sono indicate, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., mediante richiamo delle più recenti pronunce favorevoli rese dal Giudice amministrativo de eadem re. Il Collegio richiama in particolare Cons. Stato, sez. II, n. 2826 del 2023, n. 2982 del 2023, nn. 10523, 10938 e 10916 del 2023, nonché Cons. Stato, sez. VI, n. 4636 del 2024, C.G.A.R.S. n. 209 del 2023 e, per il Tribunale, le sentenze n. 436 del 2024 e n. 42 del 2024.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’INPS di procedere al ricalcolo dell’indennità di buonuscita tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La domanda risarcitoria è invece respinta, perché affatto generica e del tutto priva di prova del danno patito. Le spese di causa, stante la natura prettamente interpretativa della questione, sono interamente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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