Inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di chiarimenti del giudice dell’ottemperanza (Cons. Stato n. 6827 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le decisioni dei Tribunali amministrativi regionali sono appellabili solo se hanno contenuto decisorio, idoneo a incidere su situazioni giuridiche e a risolvere in contraddittorio una specifica controversia. L’ordinanza con cui il giudice dell’ottemperanza risponde a un’istanza di chiarimenti del commissario ad acta e conferma che il mandato commissariale si esaurisce con l’adozione del provvedimento conclusivo ha tenore meramente ricognitivo del giudicato e va dichiarata inammissibile l’impugnazione per difetto di attitudine lesiva. La tutela effettiva si realizza mediante il reclamo avverso gli atti commissariali, da proporsi al giudice dell’ottemperanza, e solo dopo la sua statuizione dinanzi al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 114, co. 8, c.p.a.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale gestisce un centro diurno socio-educativo e riabilitativo e ha assunto direttamente il servizio di trasporto per consentire ai propri utenti, sprovvisti di reddito adeguato, di fruire delle terapie quotidiane autorizzate dall’azienda sanitaria. Il TAR Puglia, adito per l’annullamento delle note dilatorie dell’azienda, ha accertato l’obbligo di farsi carico del servizio e ha condannato la stessa al risarcimento del danno, da quantificarsi previo accordo delle parti ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., nominando un commissario ad acta in caso di disaccordo.
La sentenza è stata confermata in appello con integrazione dei criteri di determinazione del quantum. A fronte dell’inerzia iniziale dell’azienda, la cooperativa ha proposto ricorso per ottemperanza e ha poi impugnato le determine con cui l’azienda aveva quantificato la tariffa per utente e disposto il pagamento. Il Collegio ha declinato la competenza in favore del TAR e, nelle more, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti sul proprio incarico. Il TAR, con l’ordinanza impugnata, ha ritenuto che l’attività del commissario debba concludersi con un provvedimento in luogo e in vece dell’amministrazione. L’azienda sanitaria ha proposto appello avverso tale ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la questione in linea di diritto muovendo dal regime di impugnabilità delle pronunce dei Tribunali amministrativi regionali. Sono espressamente appellabili le sentenze e le ordinanze cautelari; sono implicitamente appellabili le decisioni che, a prescindere dalla forma esteriore, hanno un contenuto decisorio idoneo a incidere su situazioni giuridiche, suscettibile di passare in giudicato o di risolvere in contraddittorio una specifica controversia. Il principio è richiamato nella sua formulazione consolidata.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata è stata resa in risposta a un’istanza di chiarimenti e ha tenore meramente ricognitivo del giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza del TAR, parzialmente integrata dalla pronuncia d’appello. Essa si limita a confermare che il mandato commissariale si esaurirà con l’adozione del provvedimento conclusivo, dato il mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti.
Tale dinamica è coerente con la disciplina processuale della condanna sui criteri ex art. 34, co. 4, c.p.a., che demanda al giudice dell’ottemperanza, o al suo ausiliario, la concreta determinazione della somma dovuta. Ne consegue che l’ordinanza non rientra nel novero delle decisioni appellabili, perché sprovvista di spessore decisorio e priva di attitudine lesiva tale da legittimare l’impugnazione.
Il Collegio precisa il rimedio esperibile. L’effettività della tutela giurisdizionale potrà essere assicurata mediante il rituale reclamo avverso gli atti commissariali, una volta adottati, innanzi al giudice dell’ottemperanza. Solo dopo la statuizione di quest’ultimo potrà essere adito il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 114, co. 8, c.p.a. L’appello è pertanto inammissibile, con regolazione delle spese di lite secondo il canone della soccombenza.
Nota della Redazione
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