Tettoia stabile su terrazzo: permesso di costruire e ordine di demolizione (TAR Campania n. 2883 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere precario di un manufatto si valuta in relazione all’uso cui è destinato e non ai materiali impiegati: se l’opera soddisfa esigenze stabili e permanenti, la natura precaria va esclusa e si applica la disciplina dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001. La tettoia stabilmente posta a copertura di una cucina altera la sagoma dell’edificio e, in zona vincolata, richiede permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, restando estranea alla nozione di pertinenza e alla ristrutturazione edilizia di cui all’art. 33, comma 2, lett. d), d.P.R. 380/2001. La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 può sospendere l’esecuzione dell’ordine di ripristino, ma non ne incide sulla legittimità. L’attività di repressione degli abusi edilizi è vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il Comune di Pozzuoli ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di una tettoia di circa 21 mq, in ferro zincato, realizzata sul terrazzo a livello dell’appartamento a copertura di una cucina in muratura preesistente. L’ordinanza dirigenziale n. 224 del 23.06.2021 è stata adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ritenendo necessaria la previa acquisizione del permesso di costruire, trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione, sostenendo la preesistenza della tettoia e la sua natura pertinenziale, con sanabilità ex post. Ha poi impugnato il diniego di accertamento di conformità e, infine, il provvedimento che ha accertato l’inottemperanza e irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. 380/2001. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto smentito il presupposto della preesistenza. Dai grafici allegati al permesso di costruire in sanatoria n. 224 del 2009, rilasciato per effetto della legge di condono n. 724 del 1994, risulta che oggetto di sanatoria fu l’immobile al primo piano, senza alcuna struttura sul terrazzo. La tettoia compare soltanto nella relazione di parte del 20 luglio 2021, a supporto dell’istanza di accertamento di conformità. È quindi una nuova costruzione.

Quanto alla qualificazione, la tettoia ha determinato una evidente alterazione della sagoma dell’edificio, in zona vincolata, e presenta carattere né precario né occasionale. Richiamando l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5977 del 05.07.2024), il Collegio ribadisce che la precarietà postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene. La tettoia, posta a copertura di una cucina, soddisfa invece esigenze permanenti. Ne consegue la necessità del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, senza possibilità di CILA o SCIA.

Infondato è il motivo sulla sospensione dell’efficacia per effetto dell’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001: la sanatoria può impedire medio tempore l’esecuzione dell’ordine, ma non ne incide sulla legittimità. Il Collegio respinge anche la censura sul difetto di contraddittorio: l’attività di repressione degli abusi è vincolata e non richiede la comunicazione di avvio ex art. 7 e ss. l. n. 241/1990 (Cons. Stato n. 3971/2019; n. 2052/2019).

Sul diniego di accertamento di conformità, fondato sulla lesione dei diritti della confinante, il Tribunale distingue i limiti legali dell’edificazione dai limiti negoziali. Nel caso in esame viene in rilievo una violazione delle distanze tra proprietà confinanti, risultando la tettoia in aderenza alla proprietà della denunciante. Nessun ulteriore approfondimento istruttorio era dovuto, essendo il diniego sufficientemente motivato. Quanto all’art. 10 bis l. n. 241/1990, la sua violazione rileva solo rispetto a provvedimenti discrezionali (Cons. Stato n. 1790 del 14.03.2022): qui il potere era vincolato, sicché nessun contributo utile avrebbe potuto mutare l’esito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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