Accesso civico generalizzato agli extra costi delle opere olimpiche (Cons. Stato n. 6608 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5, comma 2, e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 è diritto di chiunque, esercitabile senza previa dimostrazione di un interesse concreto e attuale e senza oneri di motivazione. Il diniego opposto dall’Amministrazione è legittimo solo se sorretto da un effettivo e concreto bilanciamento tra l’interesse alla divulgazione e gli interessi-limite tassativamente previsti. Allorché l’opposizione si fondi sulla tutela di interessi economici e commerciali dell’operatore privato controinteressato, quest’ultimo deve allegare e provare la segretezza oggettiva dell’informazione e il pregiudizio concorrenziale concreto, non essendo sufficiente il richiamo generico al know how aziendale. Il limite della segretezza della corrispondenza opera per le comunicazioni di carattere privato e confidenziale, non per la corrispondenza scambiata nell’ambito dell’attività amministrativa. Il giudizio in materia di accesso accerta la spettanza del diritto, indipendentemente dai vizi di legittimità del diniego.
Il Fatto
Un giornalista, direttore di una rivista periodica, presentava al Comune di Milano un’istanza di accesso civico generalizzato per conoscere l’ammontare degli incrementi di costi comunicati da due società private per la realizzazione dell’Arena e del Villaggio olimpico, la relativa documentazione certificativa e le comunicazioni con cui le stesse società avevano richiesto una compensazione economica.
Il Comune respingeva l’istanza, invocando l’iter procedimentale ancora in corso, la tutela dei dati economici riservati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33 del 2013, la genericità della richiesta e, in sede di riesame, la segretezza della corrispondenza ex art. 5-bis, comma 2, lett. b). Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso, riconoscendo la precisione dell’istanza e l’insufficienza della motivazione comunale, ma ammetteva il differimento dell’accesso alla conclusione del procedimento. Una delle società proponeva appello principale; il giornalista appello incidentale sul differimento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione dell’istituto. L’accesso civico generalizzato, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016, costituisce la terza generazione del diritto di accesso, dopo quello documentale della legge n. 241 del 1990 e quello civico originario: esso abilita chiunque a ricercare informazioni e a controllare l’impiego delle risorse pubbliche.
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, secondo cui la nozione di documento amministrativo accessibile è ampia e comprende gli atti formati anche da soggetti privati, purché detenuti dall’Amministrazione. Ne deriva che la tesi dell’appellante — l’inesistenza di un procedimento al momento dell’istanza — è smentita dai fatti: il procedimento era stato avviato già nel 2022 in relazione all’incremento dei costi dell’opera.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che il giudizio in materia di accesso ha per oggetto l’accertamento della spettanza del diritto, non la legittimità del diniego (Cons. Stato n. 4560 del 2021; n. 7864 del 2022), e che l’istanza del giornalista è adeguatamente circostanziata e precisa, espressione di un interesse conoscitivo conforme alle finalità dell’istituto (Cons. Stato n. 1117 del 2024; n. 60 del 2021).
Sul bilanciamento, il punto centrale: la società appellante ha evocato genericamente la tutela del proprio know how e della proprietà intellettuale, senza precisare quali informazioni presentino i requisiti di segretezza e rilevanza economica ex art. 98 del Codice di proprietà industriale, né il concreto pregiudizio concorrenziale. Tale onere probatorio non è stato assolto (Cons. Stato n. 10036 del 2025). L’Amministrazione era dunque tenuta a operare un bilanciamento secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, che nella specie difetta. Quanto alla segretezza della corrispondenza, il limite riguarda le comunicazioni private e confidenziali, come chiarito dalle Linee Guida ANAC (delibera n. 1309 del 2016), e non la corrispondenza inerente all’attività amministrativa.
L’appello incidentale è dichiarato inammissibile: il TAR non ha imposto alcun ordine di provvedere, ma ha solo rammentato la possibilità del differimento, sicché le censure sui presupposti di tale potere andavano rivolte contro il provvedimento di differimento, non impugnato.
Nota della Redazione
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