Terzo condono, vincoli relativi ostativi in Sicilia e abuso maggiore (C.G.A.R.S. n. 258 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003, richiamato integralmente dall’art. 24 della legge regionale siciliana n. 15 del 2004, è ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi, non essendo richiesta l’inedificabilità assoluta. La riapertura dell’istruttoria da parte dell’amministrazione non sostituisce il provvedimento conclusivo e non determina improcedibilità dell’impugnazione: occorre una nuova regolazione dell’assetto di interessi. Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti di condono, ma la sua omissione rileva solo se il privato indichi apporti concreti idonei a incidere sulla determinazione finale.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria, nel territorio del Comune di Messina, di un compendio di bungalow prefabbricati facenti parte di un complesso turistico, originariamente assentito mediante concessioni edilizie e nulla osta paesaggistici risalenti agli anni 1997-2000. Un contenzioso penale valorizzava una diversa qualificazione dei manufatti, ritenuti stabilmente destinati a finalità residenziali.
All’indomani del terzo condono edilizio la società presentava, nel dicembre 2004, numerose istanze di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003. Il Comune di Messina, a notevole distanza di tempo, adottava i provvedimenti di diniego tra il gennaio e il febbraio 2013. I ricorsi proposti venivano riuniti e respinti dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la dedotta carenza di interesse sopravvenuta. La successiva riapertura dell’istruttoria, l’attestazione comunale di pendenza delle pratiche e l’orientamento favorevole preannunciato dalla Soprintendenza non equivalgono a una nuova determinazione finale. Una cosa è la riattivazione dell’approfondimento istruttorio, altra è la sostituzione del provvedimento conclusivo. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3672 del 2023, il C.G.A.R.S. ribadisce che l’improcedibilità presuppone una nuova regolazione dell’assetto di interessi. Nessuna concessione in sanatoria è stata rilasciata e nessun bene della vita è stato attribuito.
Nel merito, il punto centrale è anzitutto fattuale. Gli atti non restituiscono l’immagine di un’irregolarità minuta: emerge un compendio di sessantadue unità autonome, stabilmente ancorate al suolo, dotate di attitudine abitativa, espressive di cubatura non contemplata nei titoli originari. La contestazione non investe un semplice slittamento d’uso, ma la trasformazione di un complesso turistico in un insediamento a vocazione residenziale. La gravità degli abusi, desunta da dati concreti e convergenti, impedisce di degradare la fattispecie nell’abuso minore.
Sul piano normativo, il Collegio ricorda che una precedente giurisprudenza amministrativa aveva sostenuto la non ostatività del vincolo relativo (C.G.A.R.S. n. 907 del 2022). Tuttavia, decidendo in ultimo grado, il Consiglio non può prescindere dall’intervento del giudice delle leggi: la Corte costituzionale, sentenza n. 252 del 2022 ha chiarito che l’art. 24 della legge regionale siciliana richiama l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 «nella sua integralità», attribuendo carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta.
Non soccorre la circolare regionale n. 2 del 2023, che presuppone l’assenza di incremento volumetrico, né il principio di Cons. Stato, Sez. VI, n. 2806 del 2014 sull’art. 167, comma 4, del codice dei beni culturali, che esclude l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria in caso di aumento di superfici o volumi. Quanto al profilo partecipativo, il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti di condono, ma nel caso concreto la comunicazione del 6 agosto 2012 aveva già rappresentato il nucleo essenziale delle ragioni ostative. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 8043 del 2022, il Collegio esclude il vizio, poiché il privato deve indicare apporti concreti idonei a orientare diversamente la decisione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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