Clausola di salvaguardia nel contratto di budget e improcedibilità per acquiescenza sopravvenuta (TAR Molise n. 257 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione, in corso di giudizio, del contratto di budget contenente la clausola di salvaguardia integra acquiescenza agli atti amministrativi impugnati e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia al diritto di agire. La clausola, con la quale la struttura accreditata accetta espressamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e rinuncia alle azioni già intraprese, è legittima e non comprime indebitamente il diritto di tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., poiché il privato resta libero di non stipulare e di agire per le sopravvenienze. L’interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria, nelle Regioni sottoposte a piano di rientro, giustifica l’inserimento di tali pattuizioni, funzionali a evitare che gli obiettivi di risanamento siano esposti a iniziative giudiziali.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura sanitaria privata autorizzata e accreditata ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992 e contrattualizzata dall’A.S.Re.M., ha impugnato il D.C.A. n. 56 del 30.09.2020, il D.C.A. n. 60 dell’8.10.2020 e il provvedimento A.S.Re.M. n. 0116846 del 30.12.2019, con i quali il Commissario ad acta ha ridefinito i tetti di spesa per il 2020 in senso più restrittivo rispetto agli accordi del triennio 2016-2018.

La ricorrente ha dedotto la violazione dei diritti partecipativi, dell’affidamento e della concorrenza, la riduzione del budget, l’introduzione di un tetto invalicabile anche per le prestazioni extraregionali e la soppressione del budget per le prestazioni integrative. Nel corso del giudizio l’Avvocatura ha prodotto il contratto di budget per il 2020, sottoscritto dalla ricorrente, contenente la clausola di salvaguardia, eccependo l’improcedibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie l’eccezione e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta acquiescenza. La clausola di salvaguardia di cui all’art. 12 del contratto impone l’accettazione espressa, completa e incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e la rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese avverso gli stessi.

Il Collegio rileva che l’impugnativa è anteriore alla sottoscrizione del contratto e che il contratto medesimo costituisce fedele riproduzione dello schema approvato con il D.C.A. n. 60/2020, richiamando nelle premesse il D.C.A. n. 56/2020 quale presupposto del valore delle prestazioni. L’accettazione delle condizioni contrattuali, compiuta con specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., integra lo schema tipico dell’acquiescenza, con rinuncia sul piano sostanziale alla posizione lesa e su quello processuale al diritto di ricorrere.

La legittimità delle clausole di salvaguardia è confermata dal costante insegnamento giurisprudenziale richiamato, tra cui Cons. St., Sez. III, n. 3617 del 2017 e Cons. St., Sez. III, n. 4715 del 2023. Gli operatori privati che intendono operare nella sanità pubblica devono accettare i vincoli del piano di rientro; la clausola non comprime il diritto di azione, perché il privato può non sottoscrivere il contratto e conserva comunque il diritto di agire per le sopravvenienze.

Il Tribunale esclude che riserve apposte in sede di sottoscrizione possano impedire la formazione dell’accordo, e rileva che nella specie non risultano. Ammettere la prosecuzione del giudizio significherebbe rimettere in discussione il budget accettato, svuotando di utilità la clausola. La definizione solo in rito e la natura pattizia della causa giustificano l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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