Carta docenti e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 496 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a dare integrale esecuzione alla pronuncia che ha accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione professionale tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato e va accolto con contestuale nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La domanda di fissazione della somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è manifestamente iniqua ove riferita a prestazioni non qualificabili come corrispettivo, ma destinate alla funzione formativa del personale docente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, e aveva condannato il Ministero all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione in via telematica ed è passata in giudicato. Essendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni e perdurando l’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la ritualità della notifica della sentenza e l’attestazione del suo passaggio in giudicato. Ha quindi rilevato che il termine di moratoria di centoventi giorni decorre dalla notifica e che, non essendo stata data esecuzione, sussiste l’inerzia dell’amministrazione.
Su queste premesse il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare integralmente alla sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura del ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio. I compensi dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015.
È stata invece respinta la domanda di fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, formulata ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio l’ha ritenuta manifestamente iniqua, perché la Carta docenti non è qualificabile come corrispettivo, ma costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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