Pay-back dispositivi medici: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 169 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tempestivamente dichiarata dalla parte ricorrente prima dell’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non essendo più attuale la lesione dedotta. La giurisdizione amministrativa, quale giurisdizione di diritto soggettivo, impone una verifica effettiva e permanente dell’interesse, che il Collegio può e deve accertare anche attraverso le dichiarazioni di parte. Quando la sentenza è adottata per ragioni di rito, la compensazione integrale delle spese costituisce esito coerente con l’assenza di una soccombenza sostanziale.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, nonché i successivi atti applicativi ministeriali e regionali. Con numerosi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti di ripiano adottati da numerose Regioni e Province autonome, contestando la pretesa di pay-back posta a carico dei fornitori.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di aver corrisposto a tutte le amministrazioni richiedenti la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano. Su questa base ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di parte e ha rilevato che la giurisdizione amministrativa, in quanto giurisdizione di diritto soggettivo, esige che l’interesse al ricorso permanga e sia effettivo sino al momento della decisione. Il riferimento è al principio espresso da Cons. St., Ad.pl. 13 aprile 2015 n. 4, richiamato nel testo.
La ricorrente ha versato gli importi richiesti nella misura ridotta e ha conseguentemente dichiarato di non avere più interesse all’annullamento degli atti impugnati. Tale sopravvenienza è stata rappresentata con memoria depositata il 25 novembre 2025, dunque prima dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è di rito e non tocca il merito delle plurime censure articolate contro i decreti ministeriali e i provvedimenti regionali.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, coerentemente con la definizione in rito della controversia e con l’assenza di una parte sostanzialmente soccombente.
Nota della Redazione
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