Infortunio non verbalizzato e certificazione postuma non giustificano ripetizione della prova (TAR Lazio n. 15982 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali che prevedono prove di capacità operativa, il candidato che non segnali alla commissione esaminatrice, nel contesto della prova e al momento della sottoscrizione del verbale e della scheda di valutazione, l’infortunio o il malessere asseritamente occorso non può contestare l’esito della prova sulla base di una certificazione medica redatta successivamente. Il verbale e la scheda di valutazione, sottoscritti senza osservazioni e assistiti da valore fidefaciente, costituiscono l’unica fonte privilegiata di ricostruzione degli accadimenti occorsi durante la prova e prevalgono sulla mera allegazione difensiva. La mancata verbalizzazione dell’evento, non comunicato dal candidato, esclude il carattere eccezionale dell’infortunio e giustifica il rigetto della richiesta di ripetizione della prova, senza necessità di scrutinare la legittimità della clausola del bando che sanziona con l’esclusione l’interruzione della prova.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura speciale di reclutamento, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018. Ammesso alla ripetizione delle prove di capacità operativa in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del TAR Lazio, in occasione della prova di acquaticità non superava il modulo per avere impiegato 37,11 secondi a fronte del tempo massimo di 35 secondi.
Il candidato deduceva di avere subito, durante la prova, una distrazione del muscolo trapezio destro, refertata poche ore dopo al pronto soccorso, e invocava la forza maggiore. Impugnava quindi il provvedimento di esclusione, il bando e l’Allegato C nella parte in cui non prevedono la ripetizione della prova in caso di infortunio, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno. L’istanza cautelare era rigettata con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra la decisione su un rilievo assorbente: l’asserito infortunio non risulta verbalizzato dalla commissione, né il candidato ha comunicato l’evento o rappresentato il dolore durante lo svolgimento della prova. Il verbale del 21 luglio 2023 attesta espressamente che il ricorrente supera il tempo massimo e “non rappresenta alla commissione alcuna problematica”; anche la scheda di valutazione, sottoscritta senza osservazioni, riporta solo la dizione “oltre il tempo massimo”.
Il TAR qualifica verbale e scheda come le uniche fonti privilegiate nella descrizione degli accadimenti, dotate di valore fidefaciente. Se un incidente fosse occorso, sarebbe stata la stessa commissione a doverne dare conto. Il Collegio rileva l’intrinseca contraddizione logica della tesi difensiva, che da un lato riconosce alla scheda la funzione di rappresentare i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e dall’altro ne sostiene la mancata utilità dell’annotazione.
Quanto alla certificazione del pronto soccorso, il Tribunale ne rileva la scarsa significatività: essa non riferisce alcuna caduta o incidente e si limita a diagnosticare lieve dolorabilità alla palpazione del trapezio, senza ecchimosi né edema. La documentazione medica postuma non può contestare l’esito delle prove quando il candidato non abbia segnalato alcuna problematica, poiché la mera manifestazione di sintomi dolorosi non è suscettibile di accertamenti diagnostici e può formare oggetto solo di dichiarazione del soggetto che li accusa. Il giudice deve valutare con estremo rigore le risultanze documentali, anche a fronte della possibile strumentalizzazione del richiamo ex post all’infortunio.
Assume rilievo, inoltre, il carattere non eccezionale dell’evento: si tratta del secondo episodio di inidoneità del candidato, circostanza che, come già rilevato in sede cautelare, depone per una carente forma fisica quale causa del mancato superamento. Il Collegio può quindi prescindere dall’esame della legittimità della clausola del bando che sanziona con l’esclusione l’interruzione della prova, risultando l’invocato infortunio privo di qualsiasi principio di prova e contraddetto dal verbale.
Prive di fondamento sono anche le censure sulla mancata predisposizione di requisiti di efficienza fisica e criteri di accertamento, contenendo il bando e l’Allegato C dettagliate previsioni su modalità, protocolli e valutazione delle prove. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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