Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e poteri del Commissario ad (TAR Marche n. 154 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, esperibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza del giudicato e ordina all’Amministrazione di darvi integrale esecuzione. L’inerzia serbata dalla parte pubblica, costituitasi senza contraddire nel merito, integra inadempimento e giustifica la condanna alle spese. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento, va nominato Commissario ad acta il dirigente dell’articolazione amministrativa competente per materia, con poteri sostitutivi pieni, da esercitarsi su istanza del creditore.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del Tribunale di Ancona, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, notificata in forma esecutiva, è passata in giudicato.

Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni nel merito, e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato, non risultando eseguito il titolo. Il TAR ha valorizzato il contegno processuale della parte pubblica: in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il giudice ha pertanto dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. È stato altresì nominato, per il caso di inutile decorso, il Commissario ad acta nella persona del dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di assumere le funzioni solo su diretta istanza del creditore e di adottare ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e ricorso a mutui.

Quanto alle spese, il Tribunale ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e ha condannato l’Amministrazione al relativo pagamento, liquidato in dispositivo, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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