Consegna al maresciallo per accesso illegittimo al sistema SDI (TAR Piemonte n. 1315 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari di corpo, il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 1046, comma 1, lettera h), n. 6, del d.P.R. n. 90/2010, non decorre durante le parentesi procedimentali necessarie alla predisposizione della difesa dell’incolpato, sicché le richieste di termine a difesa e di accesso agli atti, accolte dall’amministrazione, non possono fondare la censura di tardività. L’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010, che impone l’instaurazione del procedimento “senza ritardo”, esprime una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti e non un termine di immediatezza. L’accesso al sistema SDI è illegittimo ove manchi il regime autorizzatorio previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 378/1982 e la sanzione della consegna, irrogata nel minimo edittale, sfugge al sindacato di proporzionalità salvo travisamento o palese irrazionalità.

Il Fatto

Un maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, comandante di stazione, impugnava davanti al TAR Piemonte la sanzione disciplinare della consegna di un giorno, irrogatagli per aver effettuato un’interrogazione alla banca dati in uso alle forze di polizia per ragioni estranee al perimetro normativo di riferimento e in orario in cui risultava impiegato in altro servizio esterno. Il ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione veniva rigettato.

Il ricorrente deduceva la violazione del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, la tardività dell’avvio, il travisamento dei fatti, la violazione del principio di proporzionalità e la lesione del diritto di difesa per ostacolo all’accesso agli atti. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva sospeso gli atti impugnati sul profilo del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio ha ritenuto non dirimente la qualificazione del termine di cui all’art. 1046 del d.P.R. n. 90/2010 come perentorio o ordinatorio. Poiché il ricorrente aveva avanzato plurime richieste di documentazione e di termini a difesa, tutte accolte, il termine non poteva dirsi superato: ai fini del decorso non si tiene conto delle parentesi procedimentali necessarie alla difesa dell’incolpato.

Il Tribunale ha poi valorizzato il verbale in cui il ricorrente, senza contestazioni, aveva preso atto dello slittamento del termine finale di conclusione a seguito dell’accoglimento della propria richiesta di termine a difesa. Ha escluso che il coefficiente soggettivo dell’incolpato, nel presentare le istanze di accesso, assuma rilievo: la decorrenza del termine opera oggettivamente ed è funzionale alla garanzia del diritto di difesa.

Sul secondo motivo, relativo all’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la clausola “senza ritardo” reca una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutare in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti. Il lasso di circa sette mesi non è stato ritenuto idoneo, in astratto, ad arrecare vulnus alle prerogative difensive, né il ricorrente ha allegato pregiudizi concreti.

Nel merito, il Tribunale ha escluso la legittimità dell’accesso al sistema SDI. Anche a voler ritenere che il ricorrente abbia agito quale ufficiale di polizia giudiziaria, l’interrogazione resta illegittima per mancata attivazione del regime autorizzatorio di rango regolamentare. Quanto alla discrasia tra condotta e memoriale di servizio, la possibilità di modificarne il contenuto non elide la rilevanza disciplinare della compilazione difforme.

Sulla proporzionalità, il Collegio ha ricordato l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella gradazione della sanzione, sindacabile solo per travisamento o palese irrazionalità. La consegna è stata irrogata nel minimo edittale, valorizzando l’assenza di precedenti e di intento di arricchimento. Il motivo sull’accesso agli atti è stato respinto: il ricorrente è stato posto in condizione di difendersi e le eventuali omissioni andavano censurate con autonomo ricorso ex art. 116 c.p.a. Il ricorso è stato rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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