Sopravvenuto annullamento in autotutela del silenzio assenso e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 10123 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela del titolo abilitativo tacitamente formatosi, intervenuta dopo la proposizione dell’appello, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e rende l’impugnazione improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice può pervenire a tale esito in forza del principio della ragione più liquida, anche in presenza di questioni pregiudiziali relative alla tardività del gravame e all’eventuale errore scusabile, quando le parti concordino sul difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità presuppone che il provvedimento sopravvenuto incida effettivamente sulla utilità della pronuncia richiesta, esaurendo la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
Il Fatto
La società titolare dell’infrastruttura aveva chiesto al Comune l’autorizzazione per l’installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. Il responsabile del servizio respingeva l’istanza con provvedimento del 10.10.2023. La società impugnava il diniego davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, come modificato dalla legge n. 41/2023: sulla istanza si era formato il silenzio assenso, mentre il diniego, sopravvenuto, era tardivo e illegittimo. Il Comune proponeva appello, sostenendo l’applicabilità dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, con termine di 90 giorni, e l’effetto impeditivo delle richieste di integrazione documentale formulate dall’ARPA Campania.
La Motivazione della Corte
L’appellata eccepiva in via preliminare l’irricevibilità dell’appello, per essere stato notificato oltre il termine breve dimezzato di trenta giorni previsto dall’art. 12-bis, comma 5, del d.l. n. 68/2022, e l’inammissibilità per difetto di interesse, essendo già intervenuto l’annullamento in autotutela del silenzio assenso.
Il Collegio sceglie di non affrontare la questione della tardività e dell’eventuale errore scusabile invocato dal Comune. Applica invece il principio della ragione più liquida, che consente di definire il giudizio sulla base della questione di più agevole soluzione.
Il dato decisivo è rappresentato dal provvedimento di annullamento in autotutela del titolo tacito, adottato successivamente alla proposizione del gravame. Tale atto incide radicalmente sull’assetto degli interessi dedotti in giudizio: la pretesa sostanziale della società, incentrata sulla formazione del titolo abilitativo per effetto del silenzio assenso, risulta superata dall’esercizio del potere di autotutela.
A ciò si aggiunge la convergenza delle parti, che in modo concorde concludono per il difetto di interesse all’odierna decisione. Il Collegio ne trae la conseguenza della declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse.
La Corte ritiene infine di disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio, in ragione delle vicende procedimentali che hanno interessato il contenzioso.
Nota della Redazione
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