Illegittimo il silenzio sull’autorizzazione unica per impianto agrivoltaico (TAR Sicilia n. 1902 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento unico di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti a fonti rinnovabili è perentorio e va calcolato al netto dei tempi della valutazione di impatto ambientale, se occorrente. L’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003, applicabile ai procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, fissa in sessanta giorni il termine massimo, ulteriormente ridotto di un terzo per i progetti collocati in aree idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D. Lgs. n. 199/2021. Il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente è illegittimo e il giudice amministrativo accerta l’obbligo di adottare un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’esito non muta ove si assuma la normativa sopravvenuta, che parimenti impone la conclusione del procedimento in un termine definito.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato, il 10 gennaio 2024, l’istanza di autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico di potenza superiore a 10 MW, allocato in un Comune della Sicilia, in area classificata idonea. Trattandosi di impianto soggetto a VIA, veniva avviato l’iter presso il MASE, conclusosi con decreto del 16 settembre 2025.
Alla richiesta di integrazione del gennaio 2025 seguiva una fase di stallo protrattasi nel tempo; la diffida dell’ottobre 2025 restava senza esito. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Assessorato regionale competente, per la declaratoria dell’obbligo di convocare la conferenza di servizi e concludere il procedimento, nonché per la nomina di un commissario. L’amministrazione si è costituita solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha incentrato la decisione sul computo del termine di conclusione del procedimento. L’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 — nel testo applicabile ratione temporis — stabilisce che il termine massimo è di sessanta giorni, al netto dei tempi delle valutazioni ambientali. Poiché il progetto ricade in area idonea, il termine è inoltre ridotto di un terzo ex art. 22 del D. Lgs. n. 199/2021.
Acquisito il decreto VIA del 16 settembre 2025, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 15 novembre 2025, o anticipatamente per effetto della riduzione di legge. Il Tribunale ha ritenuto la ricorrenza dell’inerzia dell’amministrazione, permanendo la fase di stallo anche dopo la diffida.
Il Collegio ha esaminato anche la disciplina sopravvenuta, che ha abrogato la disposizione del 2003 e introduce una prima fase di verifica documentale seguita dall’indizione della conferenza di servizi, con termine di centoventi giorni dalla prima riunione; calcolando il periodo dal decreto VIA, il termine sarebbe comunque scaduto. La norma transitoria richiamata mantiene la previgente regolazione per le procedure in corso, salva la facoltà di optare per la nuova disciplina, non esercitata.
Il Tribunale ha richiamato il precedente di TAR Sardegna n. 547/2024, secondo cui il silenzio serbato sulla richiesta è manifestamente illegittimo per inosservanza della scansione temporale, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili, confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577. La mancata espressione dei pareri non elide l’obbligo di provvedere.
Accolto il ricorso, il Collegio ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha assegnato all’amministrazione quindici giorni per riattivare il procedimento e novanta per concluderlo, nominando, in caso di persistente inottemperanza, commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione. Ha inoltre richiamato l’art. 2, commi 8 e 9, della legge n. 241/1990, disponendo la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti al passaggio in giudicato, e ha condannato l’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.