Autorizzazione unica eolica, riedizione del potere e risarcimento da ritardo (C.G.A.R.S. n. 691 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un diniego di autorizzazione unica per vizi attinenti alla sola carenza di istruttoria e di motivazione non contiene alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita ed esprime un effetto conformativo limitato all’obbligo di riesaminare l’istanza, senza vincolo sull’esito del procedimento. Nel corso della riedizione del potere l’amministrazione è tenuta ad applicare il principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità dell’atto conclusivo si valuta alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione, comprese le sopravvenienze che incidono sugli interessi pubblici coinvolti. Ne consegue che il nuovo diniego non è nullo per elusione del giudicato né illegittimo per avere rinnovato l’istruttoria. La domanda risarcitoria, anche per il danno da ritardo, esige la prova della spettanza del bene della vita o, in difetto, di una chance seria e concreta, non risultando sufficiente la mera illegittimità del provvedimento.

Il Fatto

La società appellante chiedeva il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per un impianto eolico. In sede di conferenza di servizi la Soprintendenza esprimeva il proprio dissenso qualificato, mentre le altre amministrazioni si pronunciavano favorevolmente. La decisione era rimessa alla Giunta regionale, che con delibera n. 556/2009 negava l’autorizzazione.

Il TAR Sicilia annullava quel diniego con sentenza n. 3268/2015 per difetto di istruttoria e di motivazione, senza alcuna indicazione sull’esito del riesame. All’esito di una nuova istruttoria la Giunta, con delibera n. 352/2016, confermava il diniego in ragione dell’istituzione del Parco dei Monti Sicani, dell’individuazione di aree SIC e ZPS e dell’entrata in vigore della L.R. n. 29/2015. Riuniti i ricorsi per annullamento e per risarcimento, il TAR li respingeva. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la riedizione dell’intera fase istruttoria, sostenendo che il giudicato avesse vincolato la Giunta a riaprire solo la fase di propria competenza. Il C.G.A.R.S. respinge la tesi. La sentenza del TAR, incentrata su vizi formali, implicava per l’amministrazione soltanto l’obbligo di riesame, senza vincoli sull’esito: ben poteva essere adottato un nuovo diniego, purché adeguatamente motivato.

Nessun contrasto con il giudicato, pertanto, e nessuna nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990. La Giunta ha correttamente delegato al Dipartimento regionale dell’energia le attività istruttorie propedeutiche, senza che ciò inficiasse la validità della decisione finale.

Quanto all’art. 21-octies l. n. 241/1990, l’acquisizione di pareri aggiornati era necessaria. Il quadro era mutato rispetto al 2009: istituzione del Parco dei Monti Sicani, individuazione delle aree SIC e ZPS, entrata in vigore della L.R. n. 29/2015. La Corte richiama il principio tempus regit actum, secondo cui il procedimento è regolato dalle norme vigenti al momento dell’adozione dell’atto conclusivo (Cons. Stato, Sez. III, n. 1199/2020; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1577/2023).

Il Collegio esclude che l’art. 12 citato configuri un procedimento a duplicità di fasi. La conferenza di servizi, nel sistema ratione temporis, non consentiva all’amministrazione procedente di superare il dissenso qualificato, imponendo la rimessione all’organo di indirizzo politico. La riedizione dell’istruttoria era dunque doverosa.

Sul risarcimento, il C.G.A.R.S. ripercorre la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 2043 c.c., confermata da Ad. Plen. n. 7/2021, e ribadisce che l’ingiustizia del danno presuppone la lesione del bene della vita. L’appellante non ha provato la spettanza dell’autorizzazione, mai rilasciata. Le cause ostative sopravvenute costituiscono proiezione delle medesime esigenze paesaggistiche già rappresentate nel 2009, non fattori imprevedibili. Il danno da ritardo è quindi infondato, difettando la prova della chance. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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