Nessun obbligo di provvedere sull’istanza di riesame del divieto di detenzione armi (TAR Toscana n. 941 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di riesame solo al ricorrere di due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un lasso di tempo ragionevole, individuato in cinque anni dall’adozione della misura. In assenza di tali presupposti non sussiste alcun obbligo giuridico di provvedere e il silenzio serbato dall’Amministrazione non è sindacabile come silenzio-inadempimento. Il potere di autotutela resta espressione di valutazione discrezionale e l’istanza di parte ha portata meramente sollecitatoria, non potendo imporre il riesame di un atto non impugnato nei termini.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito, da parte della Prefettura, un divieto di detenzione di armi, adottato a seguito di una contestazione per detenzione non denunciata di munizioni, reato poi estinto per oblazione. Contestualmente era stata disposta anche la revoca del porto di fucile per uso caccia.
Il ricorrente ha presentato al Prefetto una istanza di riesame, poi reiterata, senza ottenere alcun riscontro. Ha quindi proposto ricorso al TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Dalla relazione depositata dall’Amministrazione è emerso che il mancato riscontro alle istanze dipende dall’orientamento espresso in una circolare ministeriale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che circoscrive la riapertura di un procedimento già definito a due presupposti: il decorso di almeno cinque anni dal divieto e un sopravvenuto mutamento delle circostanze, oppure la sopravvenuta dimostrazione della non veridicità dei fatti posti a base del provvedimento.
Nel caso concreto nessuno dei requisiti è soddisfatto. Il riferimento all’oblazione è stato ritenuto irrilevante, perché l’estinzione del reato era intervenuta prima del provvedimento prefettizio e ne aveva costituito il presupposto, non un elemento sopravvenuto.
Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento per cui non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela. Il relativo potere non è coercibile dall’esterno mediante il silenzio-rifiuto, perché soggiacce alla più ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non si attiva su istanza di parte, avente portata meramente sollecitatoria. Diversamente opinando, si consentirebbe l’elusione del termine di impugnazione, con compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche.
La Sezione ha però precisato che, nella peculiare materia del divieto di detenzione di armi, l’obbligo di provvedere sussiste, ma solo al ricorrere delle due condizioni già richiamate. Il divieto non può avere efficacia sine die e al destinatario va riconosciuto un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione. Nel caso di specie, non essendo trascorsi cinque anni dall’adozione del divieto e non essendo stato allegato alcun mutamento delle circostanze fattuali, i presupposti dell’obbligo di provvedere sono esclusi.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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