Revocazione per errore di fatto su rendita catastale e ICI (Cass. civ. Sez. V n. 4072 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso ordinanza della Corte di cassazione, integra l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la svista percettiva del giudice di legittimità che ometta di considerare l’avvenuta attribuzione, in pendenza di causa, della rendita catastale ai cespiti oggetto di accertamento, circostanza pacifica e risultante dagli atti. La regola generale ricavabile dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, secondo cui le risultanze catastali definitive hanno efficacia solo dall’anno d’imposta successivo a quello di annotazione, patisce eccezione quando la rendita consegua a rettifica del classamento operato con procedura DOCFA, individuandosi in tal caso la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione delle annualità sub iudice. Ne deriva che il contribuente non è esonerato dal versare l’ICI sulla base della rendita determinata dall’Agenzia, ancorché il criterio impositivo comunale dei valori contabili similari sia illegittimo per l’avvenuta abrogazione dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto gli avvisi di accertamento ICI per l’anno 2008 emessi da due Comuni nei confronti di una società produttrice di energia elettrica, in relazione a cespiti industriali delle centrali idroelettriche — turbine, dighe, condotte e bacini — classificabili nella categoria catastale D/1. La società aveva omesso di accatastare tali cespiti, dichiarando al catasto solo i corpi principali delle centrali ubicati nei comuni limitrofi.

Respinti i ricorsi in primo e secondo grado, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 19444/2023, aveva riconosciuto la legittimità del potere comunale di accertare l’ICI su immobili non iscritti in catasto, ma aveva ritenuto illegittimi gli avvisi perché basati sul criterio della rendita presunta — i valori contabili similari — abrogato dal 2007. I Comuni hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto consistente nel non aver considerato che la società aveva ottenuto, in pendenza di causa, l’attribuzione di una rendita catastale divenuta definitiva.

La Motivazione della Corte

Il motivo dedotto in fase rescindente è fondato. La Corte rileva che nell’ordinanza impugnata le dichiarazioni DOCFA erano state effettivamente considerate, ma non era stato valutato il fatto storico della successiva attribuzione delle relative rendite, circostanza non contestata dalle parti e risultante dagli atti di causa. La Corte aveva svolto le proprie considerazioni riferendosi alla disciplina applicabile ai fabbricati non accatastati, che costituiva il punto controverso sul quale si era pronunciata.

La diversa valutazione contenuta nella proposta di definizione accelerata richiamata in memoria non rileva: essa non rivela funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024. Deve dunque ritenersi sussistente la dedotta svista percettiva, decisiva ai fini della decisione.

Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 17179 del 2023), secondo cui la regola generale dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 — efficacia delle risultanze catastali definitive dall’anno d’imposta successivo all’annotazione — patisce eccezione quando le variazioni conseguano a rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA. In tale ipotesi la successiva attribuzione della rendita da parte dell’ente impositore costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità sospese suscettibili di accertamento.

In fase rescissoria la censura proposta con l’originario quarto motivo va accolta. L’imposta avrebbe dovuto essere quantificata in base al valore della rendita determinata dall’Agenzia, cui va riconosciuto valore retroattivo. Se è vero che il potere impositivo del Comune è stato esercitato su un criterio difforme da quello legale, la società contribuente non può dirsi esonerata dal versare l’ICI sulla base della rendita determinata dall’Agenzia, secondo l’art. 53 Cost.

Ne consegue la revoca dell’ordinanza impugnata nei limiti indicati e la cassazione della sentenza di appello con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché determini la pretesa impositiva per l’anno 2008 sulla base delle rendite catastali attribuite ai beni a seguito di procedura DOCFA e successivi atti di rettifica, provvedendo anche alla liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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