Revocazione per errore di fatto sulla scissione della notificazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 26726 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la Corte abbia valutato l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso e sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da indurre il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta esistenza o inesistenza di un fatto positivamente acquisito o escluso nella realtà del processo. Non integra errore di fatto, ma errore di diritto, l’aver ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione assumendo che sia stato notificato in un certo giorno, senza considerare che in quel giorno era avvenuta la spedizione del piego postale mentre l’atto era stato consegnato il giorno precedente all’ufficiale giudiziario. L’applicazione dei principi sulla scissione soggettiva degli effetti della notificazione implica un processo argomentativo logico-giuridico che di per sé esclude il presupposto della revocazione. L’errore revocatorio deve inoltre risultare con immediatezza e obiettività, senza indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo.
Il Fatto
Il ricorrente propone revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso un’ordinanza della Corte di cassazione che, nel respingere il ricorso per cassazione degli odierni intimati, aveva accolto l’eccezione preliminare di tardività del controricorso del ricorrente medesimo. Quest’ultimo aveva resistito all’impugnazione ed era risultato vittorioso nel merito, ma nulla era stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità.
Il ricorrente deduce che il controricorso sarebbe stato erroneamente ritenuto notificato il 3 marzo 2021 anziché il 2 marzo 2021. Dagli atti di causa emergerebbe che, a fronte della notificazione del ricorso per cassazione avvenuta il 21 gennaio 2021, il controricorso fu consegnato all’ufficiale giudiziario il 2 marzo 2021, ultimo giorno utile, e solo il 3 marzo 2021 fu spedito il plico. Gli intimati sono rimasti tali.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia, con l’unico motivo, un errore di fatto risultante dagli atti di causa ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente violazione degli artt. 149, comma 3, e 370, comma 1, cod. proc. civ.. Sostiene che la Corte avrebbe confuso l’avviso di ricevimento del plico diretto alla Corte d’appello con quello diretto al ricorrente, e che la notificazione del controricorso del 2 marzo 2021 era tempestiva in base al principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
La Corte dichiara le censure manifestamente inammissibili, perché in patente contrasto con il consolidato orientamento della Corte regolatrice. Richiama il principio secondo cui, in tema di revocazione delle sentenze di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile quando la Corte sia giudice del fatto e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, che abbia indotto il giudice a fondare la valutazione sulla supposta esistenza o inesistenza di un fatto, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. civ., Sez. 3, n. 16136 del 9 luglio 2009; Cass. civ., Sez. 6-5, n. 11202 dell’8 maggio 2017).
Su questa base, la Corte esclude che l’aver ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, assumendolo notificato in un certo giorno senza tener conto che in quel giorno era avvenuta la spedizione del piego mentre l’atto era stato consegnato il giorno precedente all’ufficiale giudiziario, costituisca errore di fatto: si tratta di errore di diritto, poiché l’applicazione dei principi in tema di scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario implica un processo argomentativo logico-giuridico che di per sé esclude il presupposto stesso della revocazione.
La Corte richiama inoltre i requisiti generali dell’errore di fatto: deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso; deve risultare con immediatezza e obiettività, senza particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo (Cass. civ., Sez. 6-2, n. 16439 del 10 giugno 2021).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, e si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione