Cass. civ. Sez. III n. 27685 del 23.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 27685/2026, depositata il 23/10/2026 (R.G. 7020/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
Revocazione di rigetto ricorso contro reiezione risarcitoria malpractice medica Ud. cc 20 ottobre 2026 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7020/2026 R.G. proposto da: rappresentati e difesi dall’avvocato , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenticontro ASL ROMA 6, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrenteavverso l’ordinanza di questa CORTE SUPREMA n. 1606/2026 udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.
FATTI DI CAUSA
1.La causa trae origine dall’azione di responsabilità sanitaria promossa da in proprio e quali genitori della minore nei confronti della ASL Roma 6 (già ASL Roma H) e dei sanitari del reparto pediatrico dell’Ospedale per la presunta tardiva diagnosi di Malattia di Kawasaki durante il ricovero svoltosi dal 15 al 25 maggio 2009, cui sarebbero conseguiti esiti di dilatazione/aneurisma coronarico. Precisamente, gli attori, nella suddetta qualità, convenivano in giudizio la ASL Roma 6 e il primario del reparto dinanzi al Tribunale di Velletri, lamentando la tardiva diagnosi della Malattia di Kawasaki e l’omessa tempestiva somministrazione della terapia con immunoglobuline endovena (IVIG) entro i primi 10 giorni dall’esordio febbrile, in violazione delle Linee Guida Italiane del 2008. Deducevano che la diagnosi era stata formulata solo a seguito del trasferimento della bambina presso l’Ospedale che, a causa del ritardo terapeutico, la bambina aveva riportato lesioni cardiache permanenti (dilatazioni ed aneurismi coronarici). Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1350/2016, rigettava la domanda risarcitoria (quantificata in origine in oltre 11 milioni di euro), recependo le conclusioni della CTU medico-legale, che aveva qualificato la patologia come atipica/incompleta ed aveva escluso la responsabilità dei sanitari.
Nel corso del giudizio di appello, svoltosi nel contraddittorio di tutte le parti, i genitori della piccola, appellanti in via principale, proponevano querela di falso incidentale avverso la cartella clinica n. del ricovero, denunciando la presunta soppressione/omessa annotazione del verbale di consulenza o colloquio informale svoltosi il 16 maggio 2009 con la dott.ssa (pediatra convenzionata ASL), nel quale sarebbe emerso un tempestivo sospetto diagnostico di Malattia di Kawasaki.
Ad esito del secondo grado del giudizio di merito la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 137/2023 e per quel che qui rileva:
– dichiarava inammissibile la querela di falso;
– rigettava nel merito l’appello principale, confermando l’esclusione della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici operanti sulla base delle risultanze della espletata Consulenza Tecnica d’Ufficio, escludendo sia il nesso di causalità materiale tra condotta reputata omissiva e lesioni, sia la colpa dei sanitari, sia la stessa sussistenza del danno;
– dichiarava inammissibile l’appello incidentale del primario del reparto in punto di compensazione delle spese del primo giudizio;
– condannava in solido gli appellanti principali al pagamento delle spese processuali del secondo grado in favore di ciascuno dei convenuti (ASL Roma 6 e parametrando la liquidazione allo scaglione di valore della causa commisurato alla somma complessiva richiesta nell’atto di appello (superiore a € 9.000.000,00).
2. Avverso la sentenza della corte territoriale proponevano ricorso a questa Corte i genitori, articolando quattro motivi. Precisamente e in via di sintesi, sempre nei limiti di quanto qui rileva:
– con il primo motivo lamentavano la violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. in relazione alle Linee Guida Italiane sulla Malattia di Kawasaki (Ed. 2008), nonché degli artt. 40 e 41 c.p. in tema di causalità civile. Censuravano la corte di merito per aver preteso la “certezza assoluta” che la tempestiva infusione di immunoglobuline (IVIG) avrebbe evitato il danno coronarico. Invocavano la regola del “più probabile che non”, evidenziando che la letteratura scientifica accreditata indica una riduzione del rischio di lesioni cardiache dal 25% (nei soggetti non trattati entro 10 giorni) al 5% (nei soggetti trattati);
– con il secondo motivo censuravano la sentenza della corte di merito nella parte in cui aveva giudicato immune da colpa la condotta dei sanitari nonostante la mancata esecuzione dell’ecocardiogramma, prescritto il 18 maggio 2009 (5° giorno di ricovero) e mai eseguito presso l’Ospedale Sostenevano che l’indagine strumentale prescritta dalle Linee Guida quale esame fondamentale dell’algoritmo diagnostico e avrebbe consentito la tempestiva individuazione delle dilatazioni coronariche iniziali;
– con il terzo motivo denunciavano un error in procedendo per violazione dell’art. 355 c.p.c. in relazione alla querela di falso incidentale presentata in appello avverso la cartella clinica n.
– con il quarto motivo contestavano la condanna al pagamento di € 38.000,00 di spese per ciascuna parte convenuta.
Questa Corte, con l’ordinanza n. 1606/2026, rigettava il ricorso proposto dai genitori.
3. Avverso tale ordinanza di rigetto, i genitori hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., articolando un unico motivo con cui hanno chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 1606/2026 per errore di fatto / svista materiale visibile dagli atti. In caso di revoca della ordinanza impugnata, hanno insistito nell’accoglimento del primo motivo di ricorso originariamente proposto. Ha resistito con controricorso l’ASL Roma 6.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla data della decisione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Azienda resistente, per difetto di autosufficienza e specificità dei motivi ex artt. 366, comma 1, nn. 3 e 6, e 391-bis c.p.c., avendo i ricorrenti omesso la trascrizione integrale di tutti i motivi dell’originario ricorso per cassazione (RG 6903/2023). Al riguardo, va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di revocazione di una decisione della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, non solo l’indicazione del vizio revocatorio ex art. 398, comma 2, c.p.c., ma anche l’esposizione sommaria dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti e documenti sui quali l’impugnazione si fonda. Tale prescrizione risponde all’esigenza di porre la Corte in condizione di comprendere, sulla base del solo atto introduttivo, il contenuto delle critiche e lo sviluppo dei precedenti gradi di merito.
Tuttavia, il principio di specificità o autosufficienza del ricorso va interpretato in chiave funzionale e proporzionata, evitando che si traduca in un astratto ed ingiustificato formalismo laddove la struttura dell’atto consenta una chiara percezione dell’oggetto della doglianza. Nel caso di specie, il ricorso proposto dai signori pur non riproducendo integralmente lo svolgimento di tutte le censure originarie, riporta a pp. 3-4 la trascrizione testuale del primo motivo del ricorso iscritto al RG 6903/2023, individuando con assoluta precisione la statuizione dell’ordinanza n. 1606/2026 attinta dal dedotto errore di percezione.
La censura e i fatti processuali ad essa connessi risultano pertanto chiaramente intelligibili, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa e lo scrutinio del vizio revocatorio. L’eccezione preliminare va dunque superata, dovendosi ritenere il ricorso ammissibile in rito.
2. Questa Corte, con l’ordinanza n. 1606/2026, decidendo sul motivo primo: ha in esso individuato due censure, in ordine alle quali ha rilevato: <<Quanto al primo profilo di censura, esso è inammissibile. Anche a prescindere che il motivo, nella detta prima parte, maschera la violazione di legge con una censura di merito (giacché chiede alla Corte di valutare essa stessa la sussistenza o meno della diligenza in rapporto alle linee guida), la doglianza è carente di decisività. Il principio in base al quale le Linee guida (la cui valenza si arresta a quella del cd. soft law) assumono rilievo sotto il profilo dell’accertamento della colpa medica (Cass. n. 13510 del 29/04/2022; Cass. n. 15464 del 10/06/2025) è inconferente in questa sede. La ragione del decidere su cui si è fondato il rigetto della domanda attorea è rappresentata dal difetto del nesso di causalità tra l’omessa tempestiva diagnosi e le complicanze scaturite rispetto alla patologia della minore (pp. 30, 31 e 34 della motivazione della sentenza di secondo grado).
Quanto al secondo profilo di censura, invero argomentato apoditticamente, esso è infondato.
Non è dato rintracciare affermazioni, all’interno della sentenza gravata, che consentano di ritenere che la Corte territoriale abbia fatto malgoverno del principio di accertamento del nesso di causalità sulla base del parametro della preponderanza dell’evidenza. Peraltro, a pag. 30, emerge chiaramente che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del criterio della preponderanza dell’evidenza, nel punto in cui ha escluso l’efficienza causale dello scostamento dalle linee guida rispetto alle predette complicanze, affermando che la patologia coronarica si manifesta in circa il 25% dei casi trattati con la somministrazione di immunoglobuline e in circa il 5% dei casi non – decidendo sul secondo motivo: ha rilevato che la censura non intercettava la ratio decidendi autonoma ed assorbente rappresentata dall’assenza del nesso causale tra l’omesso esame e il danno; ha inoltre qualificato la doglianza come inammissibile richiesta di rilettura del materiale probatorio, rilevando altresì la preclusione di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c. in presenza di conformi accertamenti di fatto nei due gradi di merito;
– ha rigettato il terzo motivo, ritenendo infine corretta la conclusione della corte territoriale sul difetto di decisività della circostanza oggetto della non ammessa querela di falso, poiché la mera condivisione di un “sospetto diagnostico” informale non avrebbe comunque fondato una responsabilità per tardiva diagnosi;
– ha rigettato il quarto motivo, qualificata corretta la commisurazione del valore della causa per la liquidazione dei compensi al petitum formulato con l’atto di impugnazione (ossia quello originario della citazione) e confermato il carattere discrezionale del potere di compensazione ex art. 92 c.p.c.
3. I ricorrenti lamentano un errore di percezione risultante dagli atti del giudizio: a pag. 5 dell’Ordinanza n. 1606/2026, la Corte, nel ricostruire il contenuto della sentenza d’appello, ha affermato che la patologia coronarica si manifesta “in circa il 25% dei casi trattati con la somministrazione di immunoglobuline e in circa il 5% dei casi non Osservano che tale dicitura ha invertito i dati espressi a pag. 30 della sentenza della Corte d’appello (ove si indicava il 25% nei casi non trattati e il 5% nei casi trattati).
Sostengono che tale svista ha sovvertito il senso dell’efficacia terapeutica delle immunoglobuline (facendo apparire la terapia raccomandata come dannosa), viziando radice giudizio controfattuale sul nesso causale.
4. Ora, effettivamente questa Corte, nel vagliare il primo motivo del ricorso ordinario, è incorsa in errore percettivo là dove ha affermato che la Corte d’appello di Roma avrebbe fatto corretta applicazione del principio della preponderanza dell’evidenza, in considerazione del fatto che la patologia coronarica si manifesterebbe «in circa il 25% dei casi trattati con la somministrazione di immunoglobuline e in circa il 5% dei casi non trattati»; mentre, in realtà, sia la sentenza della Corte d’appello n. 137/2023 (pag. 30), sia la consulenza tecnica d’ufficio avevano affermato l’esatto contrario e cioè che la patologia si manifesta nel 25% dei soggetti non trattati e nel 5% dei soggetti trattati. Tuttavia, tale errore di percezione del contenuto degli atti del medesimo giudizio di legittimità non giustifica la revocazione della ordinanza impugnata per le ragioni di seguito specificate.
5. Giova richiamare Cass., Sez. U., n. 20013/2024 (ove ulteriori e compiuti riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12283/2004; n. 3652/2006; n. 10637/2007; n. 5075/2008; n. 22171/2010; n. 27094/2011; n. 4456/2015; nn. 24355 e 26643/2018; n. 29634/2019;
n. 35879/2022) quanto ai presupposti e ai principi generali in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione. In sintesi, con specifico riferimento alle decisioni della Corte di cassazione delle quali si chiede la revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.:
a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; deve possedere caratteri dell’evidenza assoluta dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la decisione impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da consentire di affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto contenuto diverso;
e) deve riguardare gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa.
5.1. Nel caso di specie, l’errore percettivo, pur oggettivamente riscontrabile, non riveste carattere decisivo: difetta, pertanto, per la configurabilità dell’errore revocatorio, l’elemento indicato sopra, al punto d) del precedente paragrafo.
L’inversione delle percentuali ha effettivamente alterato il dato risultante dalla sentenza d’appello, facendo apparire la terapia immunoglobulinica come correlata a un’incidenza della complicanza coronarica pari al 25%, anziché al 5%.
Tale errore investe il passaggio dell’ordinanza revocanda nel quale è stata ritenuta corretta l’applicazione, da parte del giudice di merito, del criterio della preponderanza dell’evidenza. Non occorre, tuttavia, stabilire se, correttamente percepito il dato, il giudizio sul nesso causale avrebbe dovuto assumere un diverso contenuto.
Anche ammettendo, nella prospettiva più favorevole ai ricorrenti, che l’errore abbia inciso sulla valutazione del primo motivo originario, esso non sarebbe comunque idoneo a determinare un diverso esito finale della controversia, poiché il rigetto della domanda risarcitoria resta sorretto da ulteriori rationes decidendi autonome e ormai intangibili.
5.2. La sentenza della Corte d’appello aveva infatti escluso la responsabilità della struttura sanitaria in base a tre concorrenti ragioni:
a) l’esclusione del nesso causale;
b) l’esclusione di colpa professionale dei sanitari;
c) l’esclusione del danno-conseguenza lamentato dalla minore e dai genitori per difetto di allegazione e prova della natura e dell’entità. La statuizione concernente l’assenza di colpa era stata investita dal primo e dal secondo motivo del ricorso originario. L’ordinanza n. 1606/2026 ha scrutinato le censure concernenti l’assenza di colpa e le ha dichiarate inammissibili anche per una ragione ulteriore rispetto al difetto di decisività: in particolare, ha rilevato:
– quanto al primo motivo, che la dedotta violazione di legge mascherava una censura di merito, volta a ottenere una nuova valutazione della diligenza dei sanitari in rapporto alle linee guida; e, – quanto al secondo motivo, che la doglianza sollecitava una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in sede di legittimità, anche in presenza di conformi accertamenti di fatto nei due gradi di merito.
La declaratoria di inammissibilità di tali censure resta estranea all’errore percettivo denunciato con il presente ricorso per revocazione (del resto, quella riguardando, in tesi e a ogni buon conto, una valutazione: la quale è, come sopra ricordato, insuscettibile di revocazione).
La statuizione sull’assenza di colpa professionale è pertanto divenuta intangibile e continua a sorreggere autonomamente il rigetto della domanda.
A ciò si aggiunge la distinta ratio costituita dal difetto di allegazione e prova del danno risarcibile. Tale statuizione della sentenza d’appello non risulta specificamente censurata neppure nel ricorso per cassazione originario – già solo stando a quanto è riportato nel ricorso per revocazione – e si è quindi definitivamente consolidata. Ne consegue che, anche qualora l’ordinanza n. 1606/2026 fosse revocata nella parte relativa al giudizio causale, la pretesa risarcitoria resterebbe comunque respinta in forza delle autonome rationes dell’assenza di colpa e del difetto di allegazione e prova del danno. La permanenza di tali statuizioni esclude il nesso di causalità necessaria tra l’errore percettivo e il contenuto della decisione, richiesto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
Questo consente di non approfondire ulteriormente la questione della configurabilità o meno di una incidenza causale della mancata somministrazione dell’immunoglobulina in termini di esclusione degli effetti negativi della malattia poi concretizzatisi e quindi di danni diretti quali conseguenza di quella omissione, anziché del diverso profilo di una maggiore chance di non verificazione di detti effetti, ove mai la prospettazione degli attori originari avesse poi impostato in tali specifici sensi la peculiare causa petendi correlata alla perdita dell’opportunità di una minore probabilità di sviluppo negativo, intuitivamente differente rispetto a quella della risarcitoria dei danni diretti.
5.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato in applicazione del seguente principio:
«In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., l’inesatta trascrizione o l’inversione di un dato numerico o statistico risultante dagli atti di causa e fondamentale per la ricostruzione di uno dei fatti costitutivi della domanda assume rilievo revocatorio soltanto quando sussista un rapporto di causalità necessaria tra l’erronea percezione e la decisione, tale che, eliminato l’errore, la pronuncia avrebbe con certezza avuto contenuto diverso. Il requisito della decisività difetta quando la pronuncia sul ricorso resti autonomamente sorretta da ulteriori rationes decidendi non incise dall’errore percettivo e ormai intangibili».
6. La peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall’effettiva inesattezza del dato percentuale riportato nell’ordinanza impugnata, pur priva del requisito della decisività richiesto ai fini della revocazione, integra una ragione idonea a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
8. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta generalità e degli eventuali altri dati identificativi dei ricorrenti e della minore, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
– ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;
– dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti e della minore.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2026, nella camera di consiglio
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 2236 c.c. – Responsabilità del prestatore d'opera
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 355 c.p.c. – Provvedimenti sulla querela di falso
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 398 c.p.c. – Proposizione della domanda
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità
- Art. 41 c.p. – Concorso di cause