Revocazione per errore di fatto esclusa sui punti controversi già decisi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27358 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione a norma dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., presuppone che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. L’errore non ricorre quando il fatto asseritamente supposto o negato costituì punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato. La contestazione che investe la valutazione delle prove documentali esula dall’errore percettivo e appartiene all’apprezzamento riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento nella prima qualifica dirigenziale, con decorrenza da due distinte date, e la condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive, assistenziali e previdenziali. Il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte d’appello aveva confermato la decisione.

La Corte di cassazione, con una precedente ordinanza, ha accolto il primo motivo del ricorso della Regione, ha cassato la sentenza impugnata in parte qua e ha deciso la causa nel merito, rigettando le domande originarie. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione con un unico motivo, sostenendo che il giudice sarebbe incorso in un errore percettivo sui fatti, in particolare sul superamento del concorso e sull’esistenza di posizioni dirigenziali nell’organico regionale.

La Motivazione della Corte

Il motivo è costruito sull’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente contesta l’erronea valutazione delle circostanze di fatto relative al superamento del concorso e alla presenza di posizioni dirigenziali nella pianta organica regionale.

La Corte richiama la definizione normativa dell’errore revocatorio: esso ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché in entrambi i casi quel fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato.

Il collegio verifica allora la natura delle circostanze dedotte. Sia la questione del superamento del concorso sia quella dell’esistenza di posizioni dirigenziali nell’organico regionale hanno formato oggetto di discussione tra le parti e costituiscono punti controversi sui quali la pronuncia impugnata si è espressamente soffermata, seppure con motivazione succinta. Il requisito dell’estraneità del fatto alla materia del contendere difetta radicalmente.

Da qui la qualificazione del vizio: poiché investe i due punti controversi dell’intera vicenda, la contestazione esonda dall’ambito dell’errore percettivo e sconfina nell’apprezzamento delle prove documentali, riservato al giudice del merito e non sindacabile in questa sede. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi di euro 200,00 e agli accessori di legge. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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