Risoluzione del contratto di investimento e restituzione delle cedole (Cass. civ. Sez. I n. 4133 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola posta dall’art. 2033 cod. civ. in tema di risoluzione dell’indebito quanto alla spettanza di frutti e interessi non riguarda i frutti e gli interessi previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali integralmente passibili di restituzione in ragione della retroattività della risoluzione prevista dall’art. 1458 cod. civ., ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione. La buona fede di cui all’art. 2033 cod. civ. è da intendersi in senso soggettivo e si identifica nell’ignoranza, in capo all’accipiens, dell’obbligo restitutorio. La disciplina della ripetizione dell’indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell’altra, onde è escluso che, a fronte dello scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza: risolto il contratto per inadempimento, se l’accipiens della somma è in buona fede e gli interessi sulla stessa decorrono dalla domanda, vanno restituiti da quello stesso momento i frutti maturati in forza della previsione contrattuale.

Il Fatto

Alcuni investitori convenivano in giudizio un istituto di credito chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto di titoli obbligazionari, per violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario. In via riconvenzionale la banca domandava che, in caso di accoglimento, gli investitori fossero condannati alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, comprese le cedole incassate.

Il giudice di prime cure accoglieva le domande degli attori. La Corte di appello di Ancona, pur dichiarando la nullità di uno dei contratti, riteneva che anche rispetto al secondo potesse essere pronunciata la risoluzione per inadempimento; quanto alla riconvenzionale, stabiliva che le chieste restituzioni avessero luogo dalla domanda giudiziale. Avverso tale decisione la banca proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui gli intimati resistevano con controricorso. La causa, inizialmente discussa in adunanza camerale, era rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso censurava la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. Consob 11522/1998, sostenendo che gli obblighi informativi erano stati rispettati e che il declassamento del debito estero argentino sarebbe sopraggiunto solo nel 2001. La Corte lo dichiara inammissibile, perché compendia una critica al ragionamento fattuale del giudice di merito: alla Cassazione spetta solo il controllo di correttezza giuridica e di coerenza logico-formale, non la rivisitazione del fatto sostanziale, rientrando nella competenza esclusiva del giudice di merito la scelta delle fonti del convincimento e la valutazione delle risultanze processuali.

Il secondo motivo investe la determinazione sugli obblighi restitutori conseguenti alla dichiarata risoluzione. La banca lamentava che la sentenza avesse fatto decorrere dalla domanda, e non dall’acquisto, la violazione dell’art. 2033 cod. civ., dovendo le controparti restituire tutte le somme percepite, comprese le cedole, a far tempo dall’acquisto dei titoli.

La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale. All’indirizzo consolidato — secondo cui, dichiarata la risoluzione del contratto d’investimento, si ingenerano reciproci obblighi restitutori con restituzione del valore delle cedole e dei titoli ai sensi dell’art. 2038 cod. civ., con possibilità di compensazione legale ex art. 1243 cod. civ. — si è affiancata una diversa impostazione, che valorizza la funzione recuperatoria del rimedio e riconduce l’obbligo restitutorio al giorno del pagamento, indipendentemente dallo stato soggettivo dell’accipiens.

Su tale questione è intervenuta l’ordinanza n. 423/2025 di questa Corte, alla cui motivazione il Collegio rinvia per gli effetti dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., enunciando i principi sopra richiamati. Ne discende l’errore del giudice di appello, che aveva negato l’obbligo delle controparti di restituire le cedole medio tempore incassate. Accolto il secondo motivo, la sentenza è cassata nei limiti e la causa è rinviata alla Corte di appello di Ancona in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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